Un’alternativa agli investimenti finanziari sono gli investimenti immobiliari, in particolare l’acquisto di case da destinare all’affitto lungo o breve. Sicuramente è una tipologia di investimento che può dar soddisfazioni ma che comporta mediamente più dispendio di tempo e rischi rispetto all’acquisto di uno strumento finanziario a medio rischio.
In questa domanda – risposta vediamo come per es. anche qualora il locatario non paghi l’affitto contrattuale, questo sarà soggetto a tassazione.
In qualità di locatore ho applicato, a un canone di locazione, l’aumento Istat 2023 a me spettante, comunicandolo con richiesta scritta al conduttore, nonostante nel contratto sia stabilito di aggiornare il canone annualmente, e senza bisogno di espressa richiesta.
Il locatario non vuole pagarmi l’aumento richiesto, adducendo motivi di difficoltà economica. Nella ricevuta per i pagamenti del canone che gli ho consegnato, ho ugualmente indicato l’importo Istat a me spettante e poi l’ho azzerato - con lo stesso importo, preceduto dal segno meno - specificando che non mi è stato corrisposto. L’ho fatto nel caso in cui volessi in futuro rivalermi, anche tramite l’ausilio di un legale, per l’Istat pregressa che non mi è stata versata. Volevo sapere se, ai fini della dichiarazione dei redditi per l’anno 2023, devo dichiarare l’importo Istat maturato, anche se non mi sarà mai pagato.
Risposta
A norma dell'articolo 26 del Tuir (Dpr 917/1986), i redditi fondiari si dichiarano a prescindere dall'effettiva percezione. Questo significa che i canoni di locazione degli immobili, che costituiscono redditi fondiari, devono essere assoggettati a imposizione per competenza e non per cassa, nella misura pattuita in contratto. Ne deriva ulteriormente che, se non si modifica in diminuzione il canone contrattuale, lo stesso dev'essere assoggettato a imposizione incluso l'aggiornamento Istat, anche se non percepito.
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