Banca del Rispamio

Utili consigli per risparmiare in banca

28/10/23

Accettazione tacita di eredità e mutuo

accettazione tacita eredità
Quando si sottoscrive un mutuo il titolo di provenienza, vale a dire l’ultimo atto di passaggio di proprietà, può esser una successione. Ora, tralasciando il caso di testamento che comporta ulteriori accertamenti, quando c’è una successione occorre accertarsi che sia stata trascritta la successione.

Spesso però si trascura che manca ancora un atto senza il quale non c’è la continuità di registro nel ventennio che viene richiesta dalle banche e quindi è necessaria per poter stipulare un mutuo. Parlo dell’accettazione tacita dell’eredità.

In questa risposta degli esperti del Sole 24 Ore si chiarisce chi e come può chiedere l’accettazione tacita.

Chi può trascrivere l’accettazione tacita di eredità

La trascrizione dell’accettazione tacita di eredità (al fine di garantire la continuità delle trascrizioni) può essere effettuata solamente su richiesta della persona in vita che ha accettato tacitamente l’eredità, oppure anche dagli eredi o legatari di questa persona (qualora tale persona venga a mancare e i suoi eredi o legatari volessero disporre di un bene immobile che nei 20 anni precedenti era stato acquisito tacitamente)?

Se colui che poi è deceduto ha posto in essere un atto idoneo a integrare un'ipotesi di accettazione tacita dell’eredità (per esempio, la vendita di un bene del compendio successorio stesso), attraverso questo titolo si potrà procedere, su richiesta dei successivi aventi causa, ad assicurare la continuità delle trascrizioni. Sarà anche necessaria, peraltro, una ulteriore formalità a favore di coloro che disporranno del bene, a seguito della quale gli oneri pubblicitari preliminari risulteranno ultimati. 

Differente è il caso dell’inazione del primo dei deceduti. Infatti, la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità può essere effettuata anche attraverso il ricorso all’istituto della trasmissione della delazione, disciplinato dall’articolo 479 del Codice civile, per il quale, «se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi». 

In questa fattispecie, in applicazione del principio ex articolo 2662 del Codice civile (che richiede, però, la presentazione del documento comprovante la morte), si barrerà sulla relativa nota di trascrizione la casella “rinuncia o morte del chiamato”, con conseguente formalità eseguita contro il dante causa originario e a favore dell’ultimo avente causa. 

Per saperne di più sui mutui, leggi la guida al Mutuo Casa

Nessun commento:

Posta un commento

IMPARA A INVESTIRE