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26/08/25

Tassazione dei capitali in Italia dei residenti all'estero (AIRE o non)

regime amministrato per residenti esteri
Ottime notizie per chi si trasferisce all'estero ma desidera mantenere i propri investimenti in Italia senza preoccupazioni fiscali aggiuntive. 

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che il regime del risparmio amministrato può essere mantenuto anche dopo il trasferimento della residenza fiscale all'estero, e, ancora più importante, non ci sarà alcuna imposta sulle plusvalenze latenti in caso di futuro passaggio al regime dichiarativo.

 

Plusvalenze Latenti: Nessuna Tassazione Immediata per i Trasferiti all'Estero

Con la risposta 208/2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un'importante delucidazione in merito alla gestione dei depositi titoli per i contribuenti che spostano la propria residenza fiscale fuori dall'Italia. Il punto cruciale è che non sono obbligati a cambiare il regime fiscale del proprio deposito titoli, potendo così continuare a beneficiare del risparmio amministrato, un sistema che semplifica notevolmente gli adempimenti fiscali.

 

Il Caso Specifico

La questione è sorta da un cittadino italiano che, a partire da gennaio 2025, ha trasferito la propria residenza fiscale in Thailandia, iscrivendosi regolarmente all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero). Questo contribuente detiene un deposito titoli presso un intermediario italiano, già assoggettato al regime di risparmio amministrato. La sua principale preoccupazione era capire se il nuovo status di non residente lo avrebbe costretto a passare al regime dichiarativo e se una successiva revoca dell'opzione avrebbe innescato una tassazione immediata sulle plusvalenze non ancora realizzate, le cosiddette "plusvalenze latenti".

 

L'Agenzia delle Entrate ha premesso che, pur non entrando nel merito della verifica dell'effettiva residenza fiscale (un accertamento di fatto), la sua valutazione si basa sulle dichiarazioni dell'istante. Dal punto di vista normativo, è stato ribadito che per i soggetti non residenti, il regime semplificato di applicazione dell'imposta sostitutiva, caratteristico del risparmio amministrato, è la modalità "naturale" di tassazione delle plusvalenze. Questo significa che tale regime viene applicato anche senza una esplicita opzione da parte del contribuente, il quale ha comunque la facoltà di rinunciarvi.

Cruciale è la precisazione che, qualora il contribuente decidesse di revocare l'opzione per il risparmio amministrato, tale scelta non costituisce di per sé un evento realizzativo ai fini fiscali. In termini più semplici, non si applica alcuna tassazione immediata sulle plusvalenze maturate ma non ancora realizzate al momento della revoca.

 

Le Implicazioni Pratiche

In sintesi, il trasferimento della residenza all'estero non comporta un obbligo di cambio di regime per il deposito titoli detenuto in Italia. La scelta di mantenere il risparmio amministrato rimane valida e pienamente operativa. Inoltre, la flessibilità di passare in futuro al regime dichiarativo è garantita, senza il rischio di subire tassazioni anticipate sulle plusvalenze non realizzate.

È importante sottolineare che, sebbene le indicazioni siano favorevoli, l'Amministrazione finanziaria mantiene il suo potere di controllo sulla veridicità e completezza delle informazioni fornite dal contribuente. Ciò significa che l'Agenzia potrà comunque procedere con una diversa qualificazione fiscale della situazione qualora dovessero emergere elementi ulteriori o difformi da quanto dichiarato.


Questa chiarificazione dell'Agenzia delle Entrate offre maggiore serenità a chiunque stia pianificando un trasferimento all'estero, permettendo di gestire i propri investimenti in Italia con maggiore consapevolezza e senza oneri fiscali inattesi.  

Occorre evidenziare come nel caso si abbia invece residenza fiscale in Italia, anche se si vive all'estero,  si potrà mantenere il regime amministrato per i capitali in Italia, ma occorrerà dichiarare i capitali all'estero e i relativi guadagni come indicato in questa guida

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