Modalità di tassazione: un sistema a due vie
- Incasso tramite intermediario (banca, broker, sim etc.) residente:
- Assoggettamento a ritenuta alla fonte (art. 27, comma 4, DPR 600/1973)
- Base imponibile calcolata sul "netto frontiera" (art. 27, comma 4 bis)
- Percezione diretta all'estero:
- Imposizione sostitutiva (art. 18 del TUIR)
- Base imponibile calcolata sull'importo lordo
In pratica in entrambi i casi si pagano le eventuali tasse previste nello stato estero e quelle italiane. L'unica differenza è che nel caso si operi con intermediario con residenza italiana, la tassazione sarà calcolata sul valore al netto delle tasse già pagate all'estero, nel secondo caso invece l'imposta italiana colpirà ancora il reddito lordo percepito.
Criticità del sistema attuale
- Disparità di trattamento: La differenza nelle modalità di calcolo della base imponibile solleva questioni di costituzionalità , in particolare rispetto ai principi di uguaglianza e capacità contributiva (artt. 3 e 53 della Costituzione).
- Conflitto con il diritto UE: Il sistema attuale potrebbe essere in contrasto con i principi di libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE) e libertà di stabilimento (art. 49 TFUE), favorendo l'utilizzo di intermediari residenti rispetto a operatori esteri.
- Doppia imposizione: L'impossibilità di scomputare l'imposta pagata all'estero dall'imposta italiana (art. 165, comma 1, TUIR) espone i contribuenti a una potenziale doppia imposizione, solo parzialmente mitigata nel caso di applicazione del "netto frontiera".
Possibili soluzioni
- Uniformazione del trattamento: Estendere il meccanismo del "netto frontiera" anche ai dividendi percepiti direttamente all'estero potrebbe rappresentare un primo passo verso l'armonizzazione del sistema.
- Revisione del meccanismo di credito d'imposta: Modificare l'art. 165 del TUIR per permettere lo scomputo delle imposte pagate all'estero anche per i redditi non concorrenti al "reddito complessivo" potrebbe alleviare il problema della doppia imposizione.
- Allineamento con i principi UE: Rivedere la normativa per garantire un trattamento equo indipendentemente dalla modalità di percezione dei dividendi, in linea con i principi di libera circolazione dei capitali e libertà di stabilimento.
Il sistema attuale di tassazione dei dividendi esteri in Italia presenta diverse incongruenze e potenziali conflitti con principi costituzionali e comunitari. Una revisione organica della normativa appare necessaria per garantire equità , semplificazione e conformità ai principi fondamentali del diritto tributario nazionale e internazionale. Tale revisione dovrebbe mirare a eliminare le disparità di trattamento e a fornire meccanismi efficaci per evitare la doppia imposizione, promuovendo al contempo la competitività del sistema fiscale italiano nel contesto internazionale.
E' allo studio una revisione generale della tassazione da rendite finanziarie. Ma il tema dei dividendi esteri potrebbe non esser affrontato perché non conviene allo Stato che può perder gettito fiscale ma nemmeno alle Istituzioni finanziarie nazionali che possono godere di un vantaggio fiscale rispetto a intermediari esteri senza base italiana. E' anche vero che questo meccanismo è uno di quelli che spinge gli intermediari esteri a aprire una sede al fine anche e soprattutto di poter agire da sostituto di imposta per il cliente italiano.
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