Riprendo un interessante articolo del Sole Plus di 10 giorni fa in merito al calcolo della plusvalenza derivante dalla vendita della prima casa prima dei 5 anni dall'acquisto.
In base all’articolo 68 del Dpr 917/86, la plusvalenza immobiliare corrisponde alla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, a cui vanno aggiunti tutti gli altri costi inerenti al bene medesimo. Nel caso dell’acquisto, tra i costi inerenti, che vanno ad aumentare il valore di acquisto per il calcolo della plusvalenza, rientrano le spese notarili e accessorie sostenute e le imposte indirette pagate al momento dell’acquisto (tassa di registro, ipotecaria e catastale, oppure Iva), oltre alle spese sostenute dopo l’acquisto e prima della vendita (per esempio la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione), sempre che siano state effettuate.
A tal fine occorre documentare tutte le spese (quietanza di versamento dell’imposta di registro, ricevute del pagamento dell’Iva sulla casa acquistata e del saldo di eventuali imposte ipotecarie o catastali, le parcelle del notaio e le fatture dell'intermediario immobiliare, dei tecnici che hanno eseguito perizie e della ditta che ha effettuato interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria).
Una volta determinata la plusvalenza immobiliare, si può optare fra due forme di tassazione, il cui reddito appartiene alla categoria “redditi diversi”:
- con tassazione ordinaria Irpef. In questo caso, la plusvalenza da cessione di immobili confluisce nel reddito complessivo del contribuente, si cumula agli altri redditi imponibili Irpef, e viene tassata secondo le aliquote previste per i vari scaglioni di reddito, a partire dall’aliquota più bassa al 23%;
- con imposta sostitutiva del 26% al momento dell’atto. In questo caso, al momento della cessione, alla plusvalenza da cessione di immobili può essere applicata un’imposta sostitutiva dell’Irpef del 26% in sede di atto notarile. Il notaio è tenuto a fare da sostituto d’imposta e incasserà l’imposta sostitutiva dal contribuente per versarla all’Erario tramite il modello F24.
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