L’agevolazione spetta solo se l’immobile è adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto (salvo casi particolari). La detrazione si perde in caso di trasferimento della dimora abituale enonpotrà più essereusufruita dall’anno successivo a quello in cui la casanonè piùutilizzata come abitazione principale (a parte il trasferimento permotivi di lavoro).
In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque la detrazione per la quota di competenza, se nell’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.
Se si contrae un mutuo per l’acquisto di un immobile adibito a propria abitazione principale e un altro per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione di un familiare, secondo l’Agenzia delle Entrate la detrazione spetta solo sul mutuo per l’immobile adibito a propria abitazione.
Per sapere tutto sul mutuo leggi la guida di Banca del Risparmio.
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