
Più flessibilità per la “pensione di scorta”
Dal 1° luglio 2026 il sistema della previdenza complementare si arricchirà di una novità importante: debutta la rendita a durata prestabilita dei fondi pensione.
La misura è prevista dall’art. 1, comma 201, della legge n. 199/2025 e introduce maggiore flessibilità nel modo in cui i lavoratori potranno utilizzare il capitale accumulato nel fondo pensione al momento del pensionamento.
Cos’è la rendita a durata prestabilita
Fino a oggi, al momento della pensione, chi aderisce a un fondo pensione poteva scegliere sostanzialmente tra:
rendita vitalizia, erogata per tutta la vita (la forma “tipica” della previdenza integrativa);
prestazione in capitale, entro limiti ben precisi.
Con la riforma, alla rendita vitalizia si affianca una nuova possibilità: la rendita a durata definita.
In pratica, il lavoratore potrà decidere in anticipo per quanto tempo ricevere la rendita, ad esempio:
fino al compimento degli 80 anni;
oppure per 10, 15 o 20 anni a partire dal pensionamento.
L’obiettivo è chiaro: permettere una gestione più personalizzata della cosiddetta “pensione di scorta”, cioè il sostegno integrativo rispetto alla pensione pubblica Inps.
Più capitale subito: il nuovo limite al 60%
La riforma interviene anche sulla prestazione in capitale.
Il limite massimo di montante riscattabile subito sale dal 50% al 60%.
Resta però una regola importante già prevista oggi:
se la rendita vitalizia calcolata sul 70% del montante risulta inferiore alla metà dell’assegno sociale (pari a 546,24 euro mensili nel 2026), diventa possibile ricevere l’intera prestazione in capitale.
Come funziona la rendita a durata definita
La nuova rendita potrà essere erogata secondo diverse modalità, lasciando ampia libertà di scelta all’aderente:
Calcolo per speranza di vita residua
L’importo annuale viene determinato dividendo il montante per gli anni di vita attesi residui, calcolati sulla base delle tabelle Istat, le stesse utilizzate per le pensioni Inps.Prelievi periodici
Il montante viene erogato tramite prelievi periodici, stabiliti di volta in volta.Forma frazionata
Il capitale viene suddiviso in erogazioni distribuite su un periodo liberamente scelto, non inferiore a 5 anni.
Cosa succede in caso di decesso
Un altro elemento di rilievo riguarda la tutela degli eredi.
Se il beneficiario muore prima della scadenza della rendita a durata prestabilita, il montante residuo potrà essere riscattato dai soggetti indicati dall’aderente (ad esempio coniuge o figli).
Il trattamento fiscale
Alle nuove forme di prestazione – rendita a durata definita, prelievi periodici e forma frazionata – si applica il regime fiscale già previsto per le prestazioni in capitale.
In sintesi:
è imponibile l’importo al netto dei rendimenti già tassati durante la fase di accumulo;
la parte imponibile è tassata in via ordinaria;
fa eccezione la rendita in forma frazionata, per la quale si applica una ritenuta del 20%, ridotta dello 0,25% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a una riduzione massima del 5%.
Quando entrano in vigore le novità
Tutte le nuove disposizioni saranno operative dal 1° luglio 2026.
C’è quindi tempo per informarsi, pianificare e valutare come queste novità possano incidere sulle proprie scelte previdenziali.
Per toglierti tutti i dubbi sul tema ti consiglio il libro “Le 90 Domande Sui Fondi Pensione”.

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