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20/03/24

Versamenti sul fondo pensione per i familiari

fondo pensione

Dalle indagini di vari operatori risulta come pochi italiani stiano pensando alla loro pensione, o meglio all'integrazione di questa, tramite strumenti appositi come i fondi pensione. I più si limitano al massimo a risparmiare. Nulla di male, ma personalmente consiglio soprattutto chi ha ancora un'età sotto i 45 anni di valutare il fondo pensione di categoria, se presente, in quanto ha molti vantaggi fiscali (detrazioni) e non (es. contributo del datore di lavoro).

C'è anche la possibilità di versare sul fondo pensione intestato a familiari a carico, una prassi utile soprattutto per i figli in quanto consente di iniziare presto a versare (il che ha vari vantaggi finanziari e fiscali) usufrendo comunque delle detrazioni fiscali.

 

Di seguito riporto invece il caso proposto da un lettore del Sole 24 Ore che si chiede se i versamenti al fondo pensione possano esser considerati come una donazione e quindi necessitare di atti pubblici.


Versamento a fondo pensione e donazione

Si configura come donazione il versamento su un fondo pensione effettuato da un soggetto, che deduce il premio, a favore di un familiare a suo carico? Se sì, qualora l'importo sia di non modico valore, andrebbe effettuato l'atto di donazione? In caso di versamenti annuali, per esempio di cinquemila euro (che, presi singolarmente, risultano di modico valore ma, su un orizzonte di 20 anni, arrivano alla somma di 100mila euro), andrebbe stipulato l'atto di donazione? E se il versamento fosse più ingente? 

 

Risposta

La normativa vigente consente di versare contributi su un fondo pensione anche nell’interesse dei familiari a carico indicati nell’articolo 12 del Tuir (Dpr 917/1986), e che le somme in questione sono deducibili dal reddito complessivo per un importo - comprensivo delle somme corrisposte per sé e per i parenti - non superiore a 5.164,57 euro su base annua (articolo 8, comma 4, del Dlgs 252/2005). 


Considerato tale importo, che nella pratica rappresenta un “ostacolo” a versamenti più consistenti, in termini astratti appare possibile - pur se «la modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante» (articolo 783 del Codice civile) - escludere la necessità dell’atto pubblico. Completamente differente risulterebbe essere la situazione a fronte di versamenti ingenti, comunque da qualificare come “donazioni indirette”, aventi a oggetto i premi versati e non - di certo - la pensione integrativa futura.

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