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22/03/24

Auto elettriche e ricariche nel condominio

ricarica auto elettrica in condominio

Tra i casi interessanti che mi è capitato di leggere nelle domande al Sole 24 Ore, ne riporto una relativa alle auto elettriche caricate tramite la rete condominiale. Con l’aumento di queste vetture infatti sono in aumento i contenziosi in quanto vengono ricaricate nei box utilizzando l’energia elettrica condivisa e quindi a carico di tutti. 

 

Si può ricaricare l'auto elettrica negli spazi condominiali?

Nel contesto di alcune recenti acquisizioni di auto elettriche da parte di alcuni condomini, sorge il timore di un possibile utilizzo inappropriato della rete elettrica condominiale per la ricarica di tali veicoli. Nonostante non vi siano prove documentali, la potenza disponibile (3,5 kW/h) risulta insufficiente, causando il disagio di sovraccarico e la conseguente interruzione di servizi chiave come i cancelli automatici e le porte di chiusura dei box. Come affrontare questa presunta problematica? E sarebbe opportuno presentare un esposto all'autorità giudiziaria?

Cosa fare

La soluzione a questo dilemma inizia con una verifica del regolamento condominiale contrattuale, se presente, che potrebbe già disciplinare l'utilizzo della rete elettrica sulle parti comuni. In assenza di specifiche disposizioni, la decisione spetta all'assemblea condominiale, che deve deliberare sull'uso delle prese nelle parti comuni per "usi non condominiali".

 

Si consiglia pertanto di richiedere la convocazione di un'assemblea condominiale per discutere la questione della ricarica delle auto elettriche. Durante tale incontro, si potrebbero valutare diverse opzioni, come la riduzione del numero di prese comuni o la loro eliminazione totale. In alternativa, potrebbe essere presa in considerazione l'installazione di interruttori attivabili solo in locali custoditi, per evitare utilizzi non autorizzati.

 

Un'opzione ulteriore potrebbe essere l'installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche. Si sottolinea che l'articolo 17-quinquies del Dl 83/2012 stabilisce che tali opere devono essere approvate dall'assemblea condominiale, con le maggioranze previste dal Codice Civile. Qualora l'assemblea rifiuti o non si pronunci entro tre mesi dalla richiesta, il condomino interessato può procedere all'installazione a proprie spese.

 

In caso di persistente illecito prelievo di corrente o di un parere negativo dell'assemblea, si potrebbe valutare la presentazione di un esposto in Procura per appropriazione indebita o intraprendere un'azione civile per danni. Quest'ultima potrebbe coprire il maggior consumo di energia, i danni all'impianto elettrico comune e altri possibili danni causati dall'utilizzo non autorizzato.

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