Quando ci si separa, una delle situazioni da sistemare oltre al diritto di abitazione nella casa coniugale è l'eventuale mutuo. Tra le operazioni possibili c'è l'accollo, solitamente però sconsigliato soprattutto se non è liberatorio (entrambi i coniugi quindi restano obbligati e quello che ha trasferito la sua quota di proprietà riuscirà difficilmente ad accedere a nuovi finanziamenti). La cosa più semplice è in genere vendere e far un mutuo ex novo, chiaramente se ci sono i requisiti creditizi. Per valutare le migliori offerte attualmente sul mercato (inizio 2024 alcune banche hanno spinto i tassi al ribasso) ti rinvio a questo simulatore online.
Un altro tema è quello della detrazione fiscale degli interessi passivi del mutuo. Ti ricordo che per saper tutto del finanziamento casa, incluso le detrazioni fiscali a cui hai diritto, c'è la guida al Mutuo Casa. In tema di detrazioni fiscali invece riporto il caso di un lettore del Sole 24 Ore con relativa risposta dell'esperto del Sole, risposta che può esser utile a altre persone.
Detrazioni fiscali coniugi separati
Nel caso di separazione tra coniugi che siano comproprietari di un immobile (50% ciascuno) e cointestatari del mutuo, gli interessi passivi di tale mutuo possono essere portati in detrazione dall'ex coniuge, che risiede in un altro comune, se questo paga una parte degli interessi sul mutuo? In caso di risposta positiva, quanto questo soggetto può portare eventualmente in detrazione, considerato che paga il 70% del mutuo ed è proprietario del 50% dell'unità abitativa?
Risposta
La risposta alla prima domanda è affermativa, in quanto, nel caso di separazione legale, rientra tra i familiari anche il coniuge separato, finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio (circolare 5/E/2001, risposta 1.3.3). Dopo il divorzio, invece, considerato che l’ex coniuge non può più essere considerato un familiare, il beneficio spetta solo qualora nell’immobile, gravato da mutuo, risiedano familiari diversi dall’ex coniuge, quali, per esempio, i figli (circolare 7/E/2001, risposta 2.2).
Nell'evidenziare che, per fruire della detrazione, è necessario che il contribuente sia contemporaneamente intestatario del mutuo e proprietario dell’unità immobiliare, anche se non deve esserci corrispondenza tra la quota di proprietà e la quota di detrazione spettante per gli interessi passivi (circolare 7/E/2001, risposte 2.3 e 2.5), si segnala che, in merito all'entità della detrazione, trattandosi di mutuo cointestato, il limite massimo di interessi ammessi alla detrazione dev'essere ripartito tra i mutuatari in parti uguali o in base alle diverse percentuali ricavabili dal contratto di mutuo medesimo.
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