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febbraio 03, 2024

Come calcolare la convenienza del riscatto laurea

calcolo riscatto laurea
Nei fine settimana pubblico come di consueto risposte degli esperti del Sole 24 Ore di qualche settimana fa che possono essere utili ai lettori. Oggi posto una domanda sulla convenienza del riscatto della laurea ai fini pensionistici. 


Sono nato nel 1995, mi sono laureato nel 2020 e ho iniziato il lavoro nel 2021. Ora sono dipendente a tempo indeterminato di una azienda metalmeccanica, in apprendistato ancora per un anno. In un primo tempo sono stato iscritto al fondo pensione negoziale di mio padre, come familiare a carico, mentre adesso sono iscritto al fondo pensione di categoria Cometa. Vorrei avere un parere relativamente all'opportunità di riscatto degli anni universitari, sia per un eventuale anticipo pensionistico che per l'incremento del montante contributivo. Alternativamente, potrei invece pensare di aumentare i versamenti nel fondo negoziale? Infine, in caso di riscatto, è consigliabile il riscatto agevolato o quello ordinario, anche se più oneroso?

In linea generale, la scelta di riscattare onerosamente gli anni di laurea trova la sua principale motivazione nel desiderio di andare in pensione prima possibile (pensione anticipata) o di incrementare il montante contributivo, la cui pensione verrà calcolata interamente con il sistema contributivo. Pertanto, la decisione è lasciata alla valutazione personale dell'interessato.

 

In alternativa, la somma che sarebbe prevista per il riscatto della laurea potrebbe essere utilizzata aumentando i versamenti volontari al fondo pensione al quale l'interessato è già iscritto, facendo attenzione a non superare il massimale annuo di 5.164,57 euro, tra la quota a suo carico e quella a carico dell’azienda, al fine di beneficiare interamente della deducibilità fiscale, prevista dalla normativa vigente (articolo 8, comma 4, del Dlgs 252/2005).


Qualora il lettore volesse riscattare il periodo di studi universitari, è preferibile utilizzare il riscatto agevolato, previsto dall'articolo 20, comma 6, del Dl 4/2019, convertito con modificazioni nella legge 26/2019, che prevede un costo significativamente inferiore rispetto a quello previsto per il riscatto ordinario, anche se, in questo caso, l’aumento del montante contributivo sarà inferiore a quello che spetterebbe utilizzando il riscatto ordinario.

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