Detrazione e deducibilità dei contributi
I contributi per il riscatto dei corsi universitari hanno un diverso regime a seconda che siano versati a favore di soggetti "inoccupati", oppure di soggetti che siano stati iscritti a una gestione previdenziale.
In base alla circolare Inps 11 marzo 2008, n. 29, sono "inoccupati" coloro che, al momento della domanda di riscatto, non risultano essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. Se i contributi sono versati a favore degli "inoccupati" da familiari di cui gli stessi risultino fiscalmente a carico, a tali contribuenti spetta una detrazione nella misura del 19% dei contributi medesimi, subordinata al pagamento con mezzi tracciati (si veda la circolare 24/E/2022).
Se, invece, il soggetto per il quale si richiede il riscatto degli anni di laurea è stato iscritto, in passato, a una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili ex articolo 10 del Tuir (Dpr 917/1986). Anche in tal caso, il beneficio spetta sui contributi versati nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico (circolare 50/E/2022, risposta 3.4).
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