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novembre 05, 2023

Rimborso in caso di estinzione anticipata prestito

estinzione anticipata prestito
Sono passati ben 4 anni dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea dn. 383 dell'11 settembre 2019 denominata Lexitor ma ora finalmente sembra esser stata definitivamente chiusa ogni dubbio.

La sentenza aveva stabilito che in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito ai consumatori (il riferimento è ai soli prestiti ai consumatori, sono esclusi quindi i mutui ipotecari) il cliente ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, comprensivo di tutti i costi posti a carico del consumatore all’origine.

Le banche preoccupate per l’impatto della sentenza sui loro conti hanno cercato in ogni modo di ridurne la portata. Prima non riconoscendone la retroattività ai finanziamenti erogati pre-sentenza. Secondo facendo una distinzione tra che costi in up front (pagati solo una volta in fase di stipula o pre-stipula, es. le commissioni di istruttoria) e recurring (ricorrenti, es. spese incasso rata), limitandone il rimborso solo a questi ultimi.

Ora il ddl 854 di conversione del decreto-legge n. 104/2023 (Decreto Asset), specifica che “Per i contratti di credito al consumo, in caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, comprensivi di interessi e spese, come chiarito dalle sentenze della Corte gostituzionale e dalla Corte di giustizia”.

Con il ddl viene anche stralciato il riferimento al criterio del “costo ammortizzato”, da applicare per il calcolo delle commissioni da restituire. Quindi, in caso di anticipata estinzione di un finanziamento, devono essere restituite tutte le commissioni pagate dal consumatore, in misura proporzionale. 

E' importante saperlo, soprattutto perché spesso le finanziarie e le banche ti fanno estinguere un prestito per sottoscriverne uno nuovo. Ora ricorda che dovrai pagar i costi del nuovo ma potrai farti rimborsare la quota parte del vecchio. 

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