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12/11/23

Mutuo a sal e agevolazioni under 36

mutuo a sal
In base all'articolo 64, comma 8, del Dl 73/2021, «i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6 e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25% dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601». 

Mi chiedo se, in caso di finanziamento a Sal (stato avanzamento lavori), i requisiti relativi all'età (under 36) e alla situazione economica (Isee al di sotto di 40mila euro) debbano essere verificati alla stipula dell'unico atto di finanziamento oppure all'erogazione di ciascun Sal.

Le agevolazioni mutuo giovani

Il DL 73/2021 (cosiddetto Sostegni-bis, convertito dalla legge 106 /2021) - la cui durata è stata prorogata al 31 dicembre 2023 dalla legge 170/2022, di Bilancio per il 2023 - ha introdotto (oltre a “benefici fiscali” per gli atti di acquisto che scontano Iva o registro) l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti stipulati dai soggetti indicati nella norma, erogati ai fini dell’acquisto, della costruzione e della ristrutturazione di immobili a uso abitativo. 

I presupposti reddituali richiesti dalla normativa vigente devono sussistere al momento della stipula dell’atto di compravendita e di mutuo, anche nelle ipotesi in cui si tratti di mutuo a stato di avanzamento lavori, che integra una specie della figura generale, caratterizzata dall’erogazione della somma richiesta sulla base dell’avanzamento dei lavori di costruzione o della ristrutturazione della casa. 

La stessa Suprema corte, intervenendo sul tema generale, ne ha riscontrato elementi di omogeneità con il mutuo con garanzia reale, assimilandolo a esso (Cassazione, 6 settembre 2019, n. 22380). Quanto all’età del richiedente, invece, occorre non avere compiuto 36 anni nell’anno in cui gli atti di compravendita e di mutuo vengono stipulati.

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