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30/10/23

Cosa fare se non hai dichiarato le criptovalute

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La legge di bilancio del 2023 ha introdotto una nuova regolamentazione delle cripto-attività definendone anche i dettagli per la dichiarazione fiscale. Già prima però per Bitcoin & Co. era richiesto, da una circolare dell'Agenzia delle Entrate, la dichiarazione nel quadro RW. La nuova legge ha ribadito questo obbligo stabilendo anche le modalità per una sanatoria sul passato e come proceder in futuro. Per tutte i dettagli ti rimando alla guida alla tassazione delle criptovalute

Qua riporto invece un quesito relativo a chi non ha dichiarato le criptovalute nel quadro RW negli anni precedenti alla legge. Domanda a cui risponde l'esperto del Sole 24 Ore.

Non ho dichiarato le criptovalute in RW

Nell'anno d'imposta 2021 ho acquistato criptovalute per un valore di circa cinquemila euro, che non ho mai indicato nel quadro RW della mia dichiarazione dei redditi. Sulle criptovalute non ho realizzato redditi. Per regolarizzare la mia posizione, potrei sfruttare la sanatoria, ma il mio consulente mi consiglia di regolarizzare l'omessa indicazione delle criptovalute nel quadro RW, tramite dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso. Queste due procedure sono alternative? In altre parole, il contribuente può scegliere tra le due?

Cosa fare?

La risposta è affermativa. All'omessa dichiarazione nel quadro RW delle criptovalute si può rimediare, alternativamente, o mediante ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13 del Dlgs 472/1997, oppure - ancora - mediante la procedura di regolarizzazione delle criptovalute di cui all’articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 197/2022 (di Bilancio per il 2023). 

Il ravvedimento, tuttavia, è subordinato alla presentazione della dichiarazione e alla mancata notifica di un atto impositivo con cui sia stata già contestata la violazione. 

Sul punto si evidenzia che l’articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 197/2022 ha introdotto la procedura di regolarizzazione delle criptoattività, destinata ai contribuenti persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici residenti in Italia, che intendono regolarizzare l’omessa compilazione, anche parziale, del quadro RW in relazione alle criptovalute detenute fino al 31 dicembre 2021. 

In particolare, le disposizioni introdotte prevedono che coloro che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le criptoattività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, nonché gli eventuali redditi sulle stesse realizzati, possono presentare, entro il 30 novembre 2023, l’apposita istanza di emersione, secondo il modello approvato con il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate 290480/2023. 

Ai fini della regolarizzazione in esame, se il contribuente non ha realizzato redditi nel periodo d’imposta, ma ha avuto soltanto criptovalute da dichiarare nel quadro RW, occorre versare una sanzione ridotta dello 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ciascun periodo d’imposta interessato. Se, invece, il contribuente ha realizzato redditi nel periodo di riferimento, la regolarizzazione avviene con il pagamento di una “imposta sostitutiva” pari al 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno, o al momento del realizzo, unitamente a una maggiorazione dello 0,5% del medesimo valore, a titolo di sanzioni e interessi, che “copre” le violazioni sul monitoraggio fiscale. 

La regolarizzazione citata, a norma dell’articolo 1, comma 142, della legge 197/2022, rimuove gli effetti delle violazioni reddituali ed esclude l'irrogazione delle sanzioni per il monitoraggio fiscale previste dall’articolo 5, comma 2, del Dl 167/1990. 

Nel caso del ravvedimento, invece, si evidenzia che l’omessa/irregolare compilazione del quadro RW prevede una sanzione proporzionale dal 3 al 15% del valore dei possedimenti non dichiarati, elevata al doppio ove gli investimenti o le attività non dichiarati siano situati in un “paradiso fiscale”. Pertanto, nel caso dell'irregolarità di omessa compilazione del quadro RW commessa nell’anno d'imposta 2021, considerato che le criptovalute sono investimenti “aterritoriali”, il ravvedimento si risolverebbe con il pagamento dello 0,43 per cento (riduzione del 3% a un settimo) o dello 0,50 per cento (riduzione del 3% a un sesto) del valore delle criptovalute non dichiarate, a seconda che il ravvedimento avvenga entro o oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

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