Come si sa le spese mediche sono una delle principali voci di detrazione fiscale. Normalmente però se interviene l’assicurazione, in particolare quella del datore di lavoro, la parte rimborsata non è detraibile. Questo perché il benefit della polizza, anche per la quota pagata dal dipendente (una parte è pagata dall’azienda) è di fatto già detratta. Oltre al fatto che oggi vanno per la maggiore i rimborsi diretti in cui non si paga l’intera prestazione (chiedendo poi il rimborso) ma solo una franchigia, sarà l’assicurazione a rimborsare direttamente la struttura sanitaria.
Quando è possibile detrarre la spesa medica anche se rimborsata dall’assicurazione sanitaria?
Se si sottoscrive una polizza sanitaria, con versamento del premio eseguito autonomamente, con premio assicurativo non detraibile. Questo anche se la Compagnia è magari la stessa proposta dal datore di lavoro (caso tipico il pensionato che decide di mantener la copertura dopo il termine dell’attività ).
In questi casi, contrariamente a quanto succede quando si è dipendente, sono detraibili nel modello 730 tutte le spese sanitarie, sia quelle rimaste a carico sia quelle rimborsate alla persona oppure direttamente alla struttura sanitaria.
Nel caso specifico, questa possibilità viene riconosciuta dall’articolo 15, comma 1, lettera c, ultimo periodo, del Tuir, Dpr 917/1986, nell’evenienza in cui i premi versati per la copertura assicurativa sanitaria non siano detraibili. Va evidenziato, a quest’ultimo proposito, che la mancata detrazione dei premi non deve dipendere da una scelta del contribuente, ma da un'impossibilità oggettiva disposta normativamente. L’onere dev'essere detratto esclusivamente nell’anno in cui avviene il suo pagamento, non essendo prevista alcuna deroga a questa modalità di imputazione.
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