Domanda: Nel 2022 ho cambiato lavoro e mi sono iscritto al fondo pensione a contribuzione definita del gruppo dove lavoro attualmente (nuova posizione previdenziale). Volendo ora trasferire la vecchia posizione maturata nel fondo pensione del mio precedente datore di lavoro alla nuova posizione previdenziale, si pone il seguente problema.
Poiché la vecchia posizione ha complessivamente perso nel 2022 circa l'8% del valore (rispetto al montante 2021 su cui erano state pagate dal fondo le imposte sul rendimento nella misura del 20 per cento), in sede di trasferimento della vecchia posizione nella nuova posizione, il credito d'imposta sulla perdita conseguita nel 2022 mi verrà monetizzato dal fondo pensione del mio precedente datore di lavoro oppure rimarrà ad appannaggio del medesimo fondo?
Risposta:
Il caso prospettato dal lettore è disciplinato dal Dlgs 252/2005 all’articolo 17, che ha per titolo «Regime tributario delle forme pensionistiche complementari ». Per effetto di tale norma, le minusvalenze dovute a rendimenti negativi non sono perse, ma sono sottratte dai rendimenti positivi che prevedibilmente si otterranno negli anni futuri, riducendo di conseguenza l’imposta futura: il credito d’imposta rimane quindi acquisito al fondo presso il quale si sono verificati i rendimenti negativi.
In via eccezionale, il comma 2 del citato articolo 17 dispone che, in caso di scioglimento del fondo, qualora il risultato di gestione sia negativo, il fondo stesso è tenuto a rilasciare agli iscritti che trasferiscono le rispettive posizioni in un altro fondo complementare una specifica certificazione, dalla quale risulti l’importo che la forma di previdenza destinataria del montante trasferito può portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d’imposta successivi, tenendo conto anche del credito d’imposta.
Se il lettore non ha urgenza di trasferire il montante maturato, potrebbe restare iscritto ancora per qualche tempo al fondo che ha fatto registrare i rendimenti negativi, attendendo che rendimenti futuri consentano di fruire del credito d’imposta.
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