Domanda: Il Buono Fruttifero Postale della serie Qè stato sottoscritto in data 18/01/1991 e valeva al momento dell’emissione lire 1.000.000. In data 01/12/2021 ho riscosso la cifra di Euro 5.774,30. Considerando tutte le questioni in corso tra Mef/Poste Italiane e Abf incentrate sui Bfp della serie “Q” sul calcolo degli interessi al lordo o al netto, vi chiedo se il calcolo del valore di rimborso del mio Bfp da parte di Poste Italiane sia corretto.
Ecco la risposta dell'esperto sul calcolo del rimborso del buono fruttifero postale.
Occorre precisare che i buoni postali serie “Q” contengono due regimi dicapitalizzazione: il primo periodo dal 1° al 20° anno il regime di capitalizzazione è composto (gli interessi, per ogni periodo, si sommano al capitale e producono a loro volta interessi), il secondo periodo dal 21° al 30° anno, gli interessi sono calcolati con il regime di capitalizzazione semplice (gli interessi non producono interessi, ma si sommano semplicemente al capitale). Il problema però sorge nel momento del calcolo della ritenuta fiscale.
Ma andiamo con ordine. Nel 1986 il Decreto Legge n. 556/1986 (poi convertito con modificazioni dalla Legge 759/1986) ha previsto il venir meno dell’esenzione dei buoni postali da imposizione fiscale, introducendo una ritenuta d’imposta pari al 12,50 % per le persone fisiche. Successivamente nel 1996 il Decreto Legislativo n.239/1996 – mantenendo ferma l’aliquota del 12,50% - ha trasformato la ritenuta d’imposta in imposta sostitutiva. In ogni caso la disciplina giuridica impone di applicare detta aliquota quando il reddito viene percepito dal sottoscrittore del buono e pertanto al momento del suo rimborso.
Poste Italiane, invece, ha agito secondo quanto indicato nel Decreto Ministeriale del 23.06.1997, che all’art. 7 dispone che per i buoni della serie ordinaria “Q” emessi sino al 31.12.1996 gli interessi “continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, a essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”. Ciò ha comportato, però, un conflitto tra norme di grado diverso.
Infatti il Decreto Ministeriale è stato emanato successivamente al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, al Decreto Legge 556/1986 (convertito con modificazioni dalla Legge n.759/1986) e al Decreto Legislativo 239/1996, norme tutte regolatrici della disciplina della tassazione. Per giungere alla soluzione circa detto conflitto, si deve fare riferimento ai principi di gerarchia delle fonti del diritto, in base ai quali la fonte di grado superiore (Decreto Presidente della Repubblica, Legge e Decreto Legislativo) prevale su quella di grado inferiore (Decreto Ministeriale) con la conseguente disapplicazione del provvedimento sotto ordinato alla disposizioni legislative confliggenti.
A tale proposito vale la pena ricordare la recente Ordinanza del Tribunale di Vicenza del 14.05.2021 che ha stabilito che “la ritenuta fiscale del 12,50% debba essere applicata, in unica soluzione, nel momento in cui i buoni vengono rimborsati e non come effettuato dall’intermediario, seguendo il disposto del D.M. 23.06.97 e quindi capitalizzando annualmente gli interessi di volta in volta maturati al netto della ritenuta fiscale del 12,50%” Dello stesso parere è anche il Tribunale di Bergamo che con la sentenza n° 1390/2020 ha chiarito che il momento impositivo deve ravvisarsi quando il reddito viene percepito dal sottoscrittore e quindi quando è reso disponibile attraverso il rimborso del buono postale. Il Tribunale ha anche precisato che la capitalizzazione annuale al netto dell’imposta sostitutiva ha indebitamente diminuito l’importo spettante al sottoscrittore, considerando anticipatamente il momento impositivo che in realtà è successivo e contestuale al momento del rimborso del buono postale.
A fronte si quanto esposto, si suggerisce alla lettrice di avanzare reclamo scritto a mezzo raccomandata a.r. - o tramite Pec - a Poste Italiane con l’indicazione dei motivi posti a base della richiesta di versamento dell’importo corretto, specificando nel caso specifico – visto che il buono è stato già incassato – che l’importo liquidato deve considerarsi solo quale acconto sul maggiore avere dovuto. Sarà opportuno che la lettrice si affidi a una difesa “tecnica” e cioè che si rivolga a un avvocato che saprà consigliarla anche sulla convenienza circa la proposizione di una azione giudiziale, tenendo conto che oltre la somma di € 5.000,00 è competente il Tribunale e che per importi inferiori a tale importo è competente per valore il Giudice di Pace.
Nessun commento:
Posta un commento