Banca del Rispamio

Utili consigli per risparmiare in banca!

20/05/14

L’affrancamento dei redditi diversi–tassazione al 26%

affrancamento tasse investimentiNel precedente articolo abbiamo visto come verrà effettuato il passaggio dall’aliquota del 20 al 26% sui redditi di capitale.

Abbiamo visto che la procedura, detta armonizzazione, è effettuata obbligatoriamente e automaticamente dalla banca, senza quindi alcuna richiesta da parte dell’investitore.

Per i redditi diversi, vale a dire le plusvalenze o capital gains, la procedura segue altri criteri.

L’affrancamento

Anche in questa occasione i risparmiatori potranno usufruire della procedura dell’affrancamento di plusvalenze, minusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria che al 30 giugno 2014 siano maturati ma non ancora incassati.

L'affrancamento è una particolare procedura che si utilizza in occasione di un cambiamento di regime fiscale (com'è l'aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie dal 20 al 26%), al fine di evitare che l'introduzione di modifiche normative penalizzi il contribuente nella fase di transizione. Vedremo comunque che non sempre questa procedura conviene.


Differenze con l’armonizzazione dei redditi di capitale

Vediamo le principali differenze con la procedura dell’armonizzazione che riguarda i redditi di capitale (interessi e dividendi). L’affrancamento:
  • è facoltativo e non obbligatorio
  • si esercita su esplicita richiesta (opzione) dell’investitore.

 

Su quali investimenti

L’affrancamento è effettuabile su tutte le attività che producono redditi diversi, sono quindi in genere inclusi azioni, obbligazioni, derivati.

Non si effettua quindi su conti correnti o depositi che producono solo redditi da capitale (interessi).
Così come sono esclusi i fondi di investimento, gli ETF, le polizze vita o le gestioni patrimoniali in quanto, come abbiamo visto nel precedente articolo, per tali strumenti finanziari il regime dell’armonizzazione già regola la questione delle plusvalenze (tassate in base al criterio di maturazione) e minusvalenze (criterio incasso).

Ovviamente poi l’affrancamento non ha effetti per gli investimenti che non subiscono alcuna modifica della tassazione, come i titoli di Stato.

Come funziona l’affrancamento

L’operazione di affrancamento si configura come una vendita fittizia alla data del cambio di tassazione (30 giugno 2014) che consente di rilevare e assoggettare alla vecchia aliquota eventuali plusvalenze e minusvalenze sorte fino alla data.

La cessione è solo fittizia quindi i titoli rimarranno sempre di tua proprietà, ma risulteranno sul dossier titoli con un nuovo prezzo medio di carico pari a quello della data del 30 giugno 2014.

Occorre sottolineare che, qualora si decida di optare per l’affrancamento, questo dovrà essere esercitato obbligatoriamente per tutti i titoli sul dossier. Non si potrà quindi scegliere i singoli titoli su cui effettuare l’operazione. La procedura potrebbe quindi generare plusvalenze su alcuni titoli e minusvalenze su altri.

Per ogni titolo andrà confrontato il valore al 30 giugno 2014 con quello di carico (acquisto). Differenze positive (plusvalenze) e negative (minusvalenze) andranno poi compensate.

Al termine della compensazione il risultato complessivo potrà avere generato:
  • una minusvalenza che sarà pesata per il 76,9% (20 diviso 26) per poi poter essere compensata con future plusvalenze realizzate entro il quarto anno successivo;
  • una plusvalenza su cui verrà applicata la vecchia aliquota del 20%, dopo aver detratto eventuali altre minusvalenze compensabili e realizzate precedentemente.


Cosa fare

Come detto, a differenza dell’armonizzazione dei redditi da capitale, l’affrancamento è facoltativo e necessità dell’esercizio dell’opzione da parte dell’investitore.

Se sei in regime amministrato (è il caso più frequente, quello in cui hai demandato alla banca il calcolo e il versamento delle imposte sui tuoi risparmi) devi fare richiesta scritta alla tua banca (o altro intermediario) entro il 30 settembre 2014.
In caso di più dossier, potrai scegliere su quali effettuare la richiesta e su quali no. Per ogni dossier titoli per cui decidi di effettuare l’affrancamento, dovrai presentare richiesta scritta.

La richiesta si estende a tutti i titoli presenti sul dossier, ma saranno assoggettati solo i titoli detenuti alla data del 30/06/2014 e ancora presenti in portafoglio alla data della domanda.

La banca verserà poi l’imposta dovuta entro il 16 novembre 2014, addebitando il tuo conto corrente.

In caso di regime dichiarativo l'opzione sarà esercitata in sede di dichiarazione dei redditi tramite il modello Unico.
L’opzione va esercitata su tutti i titoli e strumenti finanziari detenuti al 30 giugno 2014, compensando eventuali plusvalenze con le minusvalenze da affrancamento e minusvalenze passate. L’imposta dovuta è da versare entro il 16 novembre 2014, mentre la dichiarazione va effettuata con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014.

Questa la procedura. Ma conviene sempre l’affrancamento? Quando conviene? Si possono attuare strategie per minimizzare l’effetto fiscale? Lo vedremo in dettaglio nei prossimi articoli.

Nessun commento:

Posta un commento