Tra le novità introdotte dalla Circolare n. 15/E del 10 maggio 2013 dell’Agenzia delle Entrate , oltre alle precisazioni sul bollo sui conti correnti vincolati, ci sono due precisazioni riguardanti:
Si perde d’altronde il tetto massimo dell’imposta proporzionale sugli strumenti finanziari, fissato solo per le persone giuridiche a 4.500 euro.
La Circolare dell’AdE ha difatto precisato che tali polizze rimangono assoggettati all’imposta sulle assicurazioni, pertanto non è dovuto il bollo.
Il nuovo bollo si paga quindi per tutte le polizze sottoscritte a decorrere dal 1° gennaio 2001, che il dlgs n. 47/2000 ha esentato dall’imposta sulle assicurazioni.
Ti ricordo che puoi ancora scaricare gratuitamente la Guida al Bollo (non la ho ancora aggiornata con le novità di questa circolare).
Bollo sul conto corrente dell’imprenditore individuale
La circolare precisa che per questa categoria l’imposta di bollo deve comunque essere applicata nella misura prevista per le persone fisiche (quindi 34,2 euro e non 100), in quanto occorre considerare l’intestazione del rapporto.Si perde d’altronde il tetto massimo dell’imposta proporzionale sugli strumenti finanziari, fissato solo per le persone giuridiche a 4.500 euro.
Bollo su polizze vita
Uno dei dubbi della legge riguardava le polizze vita e i contratti di capitalizzazione stipulati o rinnovati entro la fine dell’anno 2000. Tali contratti erano infatti già soggetti ad un’aliquota del 2,5% per l’imposta sulle assicurazioni, sembrava quindi estremamente punitiva un’ulteriore tassa.La Circolare dell’AdE ha difatto precisato che tali polizze rimangono assoggettati all’imposta sulle assicurazioni, pertanto non è dovuto il bollo.
Il nuovo bollo si paga quindi per tutte le polizze sottoscritte a decorrere dal 1° gennaio 2001, che il dlgs n. 47/2000 ha esentato dall’imposta sulle assicurazioni.
Ti ricordo che puoi ancora scaricare gratuitamente la Guida al Bollo (non la ho ancora aggiornata con le novità di questa circolare).
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