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12/03/13

Imposta di bollo sui vecchi Buoni Fruttiferi Postali: quanto si paga

I Buoni Fruttiferi Postali cartacei emessi prima del 1° gennaio 2009 seguono regole particolari per il calcolo dell’imposta di bollo. A differenza dei buoni emessi successivamente e di quelli dematerializzati, il bollo viene calcolato separatamente su ciascun titolo e non si applica la soglia di esenzione di 5.000 euro. 

 

Buono fruttifero postale cartaceo e imposta di bollo

Come si calcola il bollo sui Buoni Fruttiferi Postali cartacei ante 2009

Per i buoni cartacei emessi prima del 1° gennaio 2009, le regole principali sono queste:

  • Calcolo separato per ogni buono: i titoli non vengono sommati tra loro, nemmeno se hanno la stessa intestazione.
  • Base di calcolo: il valore nominale del singolo buono.
  • Aliquote storiche: 0,10% per il 2012, 0,15% per il 2013 e 0,20% annuo dal 2014.
  • Minimo per titolo: l'imposta complessiva dovuta sul singolo buono non può essere inferiore al minimo previsto dalla normativa. Le informazioni ufficiali di Poste indicano attualmente 2 euro per titolo.
  • Nessuna esenzione sotto i 5.000 euro: questi vecchi buoni sono esclusi dalla soglia di esenzione applicabile ad altre tipologie di Buoni Fruttiferi Postali.
  • Pagamento al rimborso: l'imposta viene calcolata per ogni 31 dicembre in cui il buono risulta in essere, a partire dal 2012, ma viene addebitata quando il titolo viene rimborsato.

Queste regole sono riportate nelle FAQ ufficiali di Poste Italiane sui Buoni e Libretti Postali.

Un esempio pratico: un buono cartaceo da 100 euro emesso nel 2008

Supponiamo di possedere un Buono Fruttifero Postale cartaceo con valore nominale di 100 euro, emesso nel 2008, e di richiederne il rimborso il 1° gennaio 2016.

Considerando gli anni dal 2012 al 2015, nei quali il buono è rimasto in essere al 31 dicembre, il calcolo indicativo è il seguente:

  • 2012: 0,10% di 100 euro = 0,10 euro;
  • 2013: 0,15% di 100 euro = 0,15 euro;
  • 2014: 0,20% di 100 euro = 0,20 euro;
  • 2015: 0,20% di 100 euro = 0,20 euro.

Il totale delle componenti proporzionali è quindi pari a 0,65 euro. Poiché l'importo è inferiore al minimo previsto per il singolo titolo, il bollo complessivamente addebitato al rimborso è pari al minimo applicabile.

Attenzione: l'esempio è riferito a un rimborso nel 2016 e serve a illustrare il meccanismo di calcolo. Per un rimborso richiesto oggi, l'importo effettivo deve essere verificato in base alla normativa applicabile e ai dati registrati da Poste Italiane per quel buono.

 

La soglia di esenzione di 5.000 euro si applica ai vecchi buoni?

No. Per i Buoni Fruttiferi Postali cartacei emessi prima del 1° gennaio 2009, la soglia di esenzione di 5.000 euro non si applica. Il calcolo avviene sul singolo titolo, indipendentemente dal valore complessivo degli altri buoni o prodotti finanziari posseduti.

È quindi importante distinguere questi titoli dai buoni cartacei emessi dal 2009 in poi e dai buoni dematerializzati, per i quali il trattamento dell'imposta di bollo segue regole differenti.

 

Dove verificare l'importo da pagare

Le aliquote storiche sono utili per capire come si è formato il bollo nel tempo, ma non bastano da sole a determinare l'importo da addebitare oggi. Se possiedi un vecchio buono cartaceo, prima di procedere al rimborso puoi chiedere all'ufficio postale il conteggio dell'imposta dovuta sul singolo titolo.

Per approfondire, consulta anche la mia Guida al bollo.

Articolo aggiornato il 13 ottobre 2026. Le regole fiscali possono cambiare: per il conteggio definitivo fa fede la normativa applicabile al rimborso e la documentazione ufficiale del prodotto.

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