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25/11/25

Eredità dall’estero: niente dichiarazione di successione, ma va compilato il quadro RW

Ricevere un’eredità dall’estero può generare dubbi su imposte, dichiarazioni e obblighi fiscali.
Un caso emblematico è stato trattato da Il Sole 24 Ore – L’Esperto Risponde (10 novembre 2025): un cittadino italiano ha ereditato 150mila dollari da uno zio americano residente negli Stati Uniti.
Serve presentare la dichiarazione di successione in Italia? E bisogna segnalare l’importo nel quadro RW?

 

Il caso: 150mila dollari ereditati da uno zio statunitense

Il defunto, cittadino americano residente negli USA, non possedeva beni o conti correnti in Italia.
Nel testamento, aveva disposto che alcuni parenti italiani – suoi nipoti – ricevessero 150.000 dollari ciascuno.
Le somme sarebbero state inviate dal curatore testamentario statunitense direttamente sui conti bancari italiani dei beneficiari.

 

L’esperto: nessuna dichiarazione di successione in Italia

Secondo l’analisi di Vincenzo Pappa Monteforte, non è obbligatoria la presentazione della dichiarazione di successione.
Il motivo non è, come ipotizzato dal lettore, l’importo inferiore ai 100mila euro, ma la mancanza di collegamento territoriale con l’Italia.

Infatti, l’articolo 2, comma 2, del Dlgs 346/1990 (Testo Unico sulle successioni e donazioni) stabilisce che:

“Se il defunto era residente all’estero, l’imposta di successione è dovuta soltanto per i beni e i diritti esistenti nel territorio dello Stato.”


Nel caso in esame, tutti i beni e le somme si trovavano negli Stati Uniti.
Non essendoci alcun bene in Italia, l’imposta di successione italiana non si applica, e dunque non va presentata la dichiarazione.

 

Ma attenzione: il denaro ereditato va dichiarato nel quadro RW

Se l’aspetto successorio non genera obblighi, resta comunque quello del monitoraggio fiscale.
Il trasferimento di somme di denaro dall’estero a favore di un cittadino residente in Italia deve essere indicato nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.

L’obbligo deriva dalle norme sul monitoraggio degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute fuori dal territorio italiano, finalizzate a prevenire l’evasione e a garantire la trasparenza dei flussi finanziari internazionali.

In pratica, chi riceve denaro o investimenti da un conto estero deve dichiarare il trasferimento nel quadro RW, anche se si tratta di somme ricevute per successione.

 

Riepilogo delle regole

Aspetto Regola applicabile
Dichiarazione di successione Non obbligatoria se il defunto era residente all’estero e non possedeva beni in Italia.
Imposta di successione Non dovuta in assenza di beni o diritti situati nel territorio italiano.
Monitoraggio fiscale (quadro RW) Obbligatorio per segnalare il trasferimento di denaro proveniente da conti esteri.
Doppia imposizioneNon si applica, poiché la successione non riguarda beni italiani.  

 

In sintesi

Se erediti somme di denaro da un parente residente all’estero:

  • non devi presentare la dichiarazione di successione, se il defunto non aveva beni in Italia;

  • devi però compilare il quadro RW per indicare il trasferimento di denaro proveniente dall’estero.

Per maggiori informazioni sulla tassazione e dichiarazione fiscale dei conti e investimenti all'estero ti rimando alla guida Dichiarazione Fiscale.

 

BOX APPROFONDIMENTO

🔸 Quando serve la dichiarazione di successione

L’obbligo scatta se il defunto era residente in Italia o deteneva beni o diritti immobiliari nel territorio nazionale, anche se di valore modesto.
In questi casi, va presentata la dichiarazione entro 12 mesi dalla morte.

🔸 E se l’importo supera 100mila euro?

La soglia dei 100mila euro prevista dall’articolo 28 del Dlgs 346/1990 esonera dall’obbligo di dichiarazione solo se l’eredità è devoluta al coniuge o ai parenti in linea retta e non contiene immobili.
Nel caso dello zio, trattandosi di parenti collaterali, la soglia non si applica — ma resta irrilevante perché i beni erano all’estero.

🔸 Come compilare il quadro RW

Nel modello Redditi PF, il beneficiario deve indicare:

  • il valore in euro della somma trasferita (usando il cambio medio dell’anno di riferimento);

  • il Paese di provenienza (codice “US” per Stati Uniti);

  • il codice di detenzione “1” (proprietà diretta).
    Non sono dovute imposte patrimoniali (IVAFE o IVIE), ma solo l’adempimento di monitoraggio.

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