Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 184/2023, il 23 dicembre 2023, sono state introdotte modifiche significative al Codice delle assicurazioni private (Dlgs 209/2005), in particolare per quanto riguarda la sospensione volontaria delle polizze di responsabilità civile auto (RCA).
La nuova normativa, attraverso l'articolo 122-bis, regola le deroghe all'obbligo di assicurazione per i veicoli e introduce un limite massimo di 10 mesi per la sospensione della validità della polizza assicurativa, con alcune specificità per i veicoli d'epoca e di interesse storico.
La disciplina della sospensione volontaria
L'articolo 122-bis stabilisce che i veicoli il cui utilizzo sia stato volontariamente sospeso, su richiesta del soggetto legittimato (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di leasing), non sono soggetti all'obbligo di assicurazione.
La sospensione deve essere formalmente comunicata all'impresa assicurativa, e la nuova normativa prevede che tale periodo possa essere prorogato più volte, pur rispettando il limite massimo di 10 mesi nell'anno assicurativo. Per i veicoli d'epoca e di interesse storico, il limite si estende a 11 mesi. Questa disposizione mira a regolamentare in modo uniforme una pratica diffusa, offrendo maggiore chiarezza sui termini e sulle modalità di sospensione, ma al contempo introducendo limiti temporali stringenti.
Efficacia retroattiva e impatti sulle polizze già sospese
Uno degli interrogativi principali sollevati dall'introduzione dell'articolo 122-bis riguarda l'eventuale efficacia retroattiva delle nuove disposizioni. La risposta è chiaramente negativa: il Dlgs 184/2023 non ha efficacia retroattiva.
Ciò significa che le nuove regole si applicano esclusivamente a partire dal 23 dicembre 2023, conformemente al principio generale secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire, salvo diversa previsione espressa da parte del legislatore (articolo 11 delle disposizioni preliminari al Codice civile). Inoltre, l'articolo 4 del Dlgs 184/2023 specifica esplicitamente che «le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023».
Pertanto, le sospensioni volontarie delle polizze RCA comunicate prima di tale data non rientrano nell'ambito di applicazione delle nuove norme. Tali polizze saranno riattivate secondo le condizioni contrattuali pattuite prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.
Nuove regole per le sospensioni successive al 23 dicembre 2023
Per le sospensioni comunicate dopo il 23 dicembre 2023, invece, si applicano integralmente le disposizioni dell'articolo 122-bis. Gli assicurati devono rispettare:- Le formalità previste per la comunicazione della sospensione all'impresa assicurativa.
- Il limite massimo di 10 mesi di sospensione per ciascun anno assicurativo (11 mesi per i veicoli d'epoca e di interesse storico).
La nuova disciplina introdotta dal Dlgs 184/2023 rappresenta un passo avanti nella regolamentazione delle polizze RCA, fornendo un quadro normativo chiaro e dettagliato per la sospensione volontaria. Gli assicurati devono tuttavia prestare attenzione ai nuovi limiti temporali e alle modalità di comunicazione per evitare problematiche legate alla riattivazione delle polizze.
In definitiva, mentre le disposizioni non si applicano retroattivamente alle sospensioni già in essere prima del 23 dicembre 2023, i contratti futuri dovranno conformarsi pienamente alla nuova normativa.
Questo cambiamento impone agli assicurati di pianificare con maggiore precisione l'uso dei propri veicoli e di mantenere una comunicazione costante con le compagnie assicurative per garantire il rispetto delle regole vigenti.
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