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03/12/23

La doppia tassa sui dividendi esteri

Quando si investe conoscere le regole sulla tassazione finanziaria è importante. Non è certo entusiasmante come studiare i mercati finanziari, i singoli titoli e le previsioni di Borsa. Ma le tasse sono un fattore essenziale. Sapere che sui fondi non puoi detrarre minusvalenze, sapere come vengono tassati i certificati, conoscere le regole per la compensazione delle minusvalenze pregresse etc.

 

Lo stesso discorso vale per la tassazione dei conti e degli investimenti all'estero e una particolarità rivestono gli investimenti in azioni non italiane. In molti paesi non ci sono tasse sui capital gains per cui alla fine si pagano solo in Italia. Ma la tassa sui proventi, es. i dividendi, è presente anche all'estero e in questi casi si paga una doppia tassazione.  Come in altri casi chiarisco il punto con la risposta a un quesito sul Sole 24 Ore di qualche settimana fa.

Ho investito in titoli quotati all’estero. Sui dividendi di Essilorluxottica ho pagato una ritenuta estera del 25% e una italiana del 26%. Nella comunicazione bancaria c’è scritto che si può «presentare istanza di rimborso al fine di recuperare il differenziale tra aliquota applicata all’estero ed aliquota convenzionale». Sulle azioni Stellantis ho pagato il 15% all’estero e poi il 26%, senza altre specifiche. Perché questa differenza?

 

EssilorLuxottica è una società residente in Francia, Stellantis, invece, lo è in Olanda. Sia la convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata con la Francia che quella con l’Olanda prevedono per i dividendi (salvo casi particolari) una tassazione nel paese di provenienza che non può eccedere il 15%.

 

I dividendi di Stellantis scontano, quindi, fin dall’origine la tassazione estera corretta. Per quelli di EssilorLuxottica bisognerà chiedere alla banca di applicare correttamente la ritenuta convenzionale. Per entrambi i titoli è possibile richiedere il rimborso delle imposte estere pagate in eccedenza rispetto alla ritenuta convenzionale presentando domanda all’amministrazione finanziaria straniera competente e allegando certificazione di residenza fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e la contabile bancaria dalla quale risulta la ritenuta subita.

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