Immobile non dichiarato in RW, si può sanare con dichiarazione integrativa?
Un contribuente ha sempre presentato la dichiarazione dei redditi con quadro RW per un immobile posseduto in Francia al 50% con il coniuge, indicato costantemente per lo stesso valore iniziale e finale. L’Ivie (imposta sul valore degli immobili all'estero) non è dovuta, perché completamente coperta dalla quota parte di "Taxes Foncières". Dato che per l’anno 2021 si è dimenticato di compilare il quadro RW, il contribuente vorrebbe presentare una dichiarazione integrativa, entro il 30 novembre 2023, con integrazione del quadro RW.
Visto che, a norma dell’articolo 4, comma 3, del Dl 167/1990, «gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta», la sanzione dello 0,375% (equivalente a un ottavo del 3 per cento) sul valore finale dell’immobile è dovuta? Se fosse dovuta, perché per il calcolo dell’Ivie il quadro RW dev'essere comunque presentato, è corretto applicarla sul valore al 50 per cento, cioè sulla quota di proprietà dell’immobile? Quale codice tributo va utilizzato per versare l'eventuale sanzione?
Risposta
In merito alla fattispecie rappresentata, si conferma che - a norma dell’articolo 4, comma 3, del DL 167/1990 - è previsto l’esonero dall'obbligo di monitoraggio fiscale per gli immobili situati all'estero, per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, pur restando fermo l'obbligo di versare l'Ivie.
A tale riguardo, si fa rilevare che la insussistenza dell'obbligo di indicazione degli immobili opera quando non subiscono variazione i seguenti elementi: - il titolo (proprietà , usufrutto, nuda proprietà , altro diritto reale, beneficiario di trust eccetera); - la quota di possesso; - il valore catastale; - i mesi di possesso; - gli eventuali cointestatari. Per espressa previsione della norma, resta fermo l'obbligo di indicare, nel corrispondente rigo del quadro RW, i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero.
Pertanto, ove - con riferimento all’immobile posseduto in Francia - non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta 2021, non sarà necessario, in sede di ravvedimento, versare alcuna sanzione minima del 3 per cento, in misura ridotta per la omessa presentazione del quadro RW.
In caso contrario, invece, sarà necessario versare la sanzione minima del 3% dell’importo non segnalato, in misura ridotta a un ottavo, qualora il ravvedimento avvenga entro il 30 novembre 2023. Il codice tributo da utilizzare per il pagamento delle sanzioni da RW è «8911 - Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all'Irap e all'Iva - Ravvedimento operoso».
Inoltre, come precisato dall'agenzia delle Entrate nella circolare 38/E/2013, ciascun cointestatario sarà tenuto al versamento di tale sanzione sull'intero importo degli investimenti oggetto di comunione. In ogni caso, anche ove non siano intervenute variazioni con riferimento all’immobile detenuto in Francia e, dunque, non siano dovute sanzioni per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (quale l’omessa presentazione del quadro RW), l’esonero in argomento non riguarda l’Ivie.
Ne consegue che, ove dovesse sorgere un debito Ivie, ai fini del ravvedimento operoso occorrerà presentare una dichiarazione integrativa, versare l’imposta dovuta, la sanzione minima del 120% della citata imposta ridotta a 1/8 e gli interessi legali, calcolati dalla data di versamento del saldo (nel caso prospettato, dal 30 giugno 2022). Gli interessi devono essere sommati all'importo dell'imposta dovuta.
Per il versamento della sanzione ridotta relativa all’Ivie, il sito internet dell'agenzia delle Entrate suggerisce di utilizzare il codice tributo 8908, denominato «Sanzione pecuniaria altre IIDD».
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