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settembre 24, 2023

Il parcheggio risponde dei danni all'auto? Sentenza Cassazione

danni parcheggio
E' un caso molto frequente: si lascia l'auto in un parcheggio e la si trova rovinata. Chi paga i danni? Il parcheggio risponde legalmente? Una sentenza della Cassazione fissa ora maggiori paletti per i proprietari di parcheggi custoditi sia con presenza di personale che senza.

Il parcheggio meccanizzato a pagamento in area circoscritta, comporta comunque l’assunzione della responsabilità di custodia del veicolo, e, conseguentemente, l’obbligo di risarcimento in caso di furto del bene custodito.

La Corte di Cassazione, sezione II civile, con Ordinanza n. 18277, depositata il 27 giugno 2023, stabilisce che la custodia, dietro corrispettivo, di un autoveicolo, ancorché in area “meccanizzata”, priva quindi di operatori fisici, comporta comunque l’assunzione della responsabilità civile tipica del contratto di custodia, sia pur atipico, ancorché siano esposti avvisi pur ben visibili, che “declinano la predetta responsabilità”.  Perché lo scarico di responsabilità sia valido, occorrerebbe la prova documentale di una precisa pattuizione, tra le parti, esimente da responsabilità di custodia, prova che solo un eventuale documentazione sottoscritta potrebbe fornire. 

Osserva infatti la Corte:

“[…] è innegabile che l’offerta contrattuale formulata attraverso la predisposizione di un’area recintata di parcheggio meccanizzato a pagamento ingeneri in chi accetta l’offerta predisposta dal gestore l’affidamento che in questa sia compresa anche la custodia del veicolo; conseguentemente, deve ritenersi che nell’oggetto del contratto di parcheggio sia ricompresa l’obbligazione di custodia del mezzo (Cass. 9895/2021); stante la ricostruzione del contenuto dell’offerta di parcheggio, un’eventuale deroga al principio generale del parcheggio custodito necessita di espressa negoziazione e consenso delle parti, elementi che non possono risolversi nella mera apposizione di cartelli o clausole predisposte unilateralmente sul biglietto ritirato all’entrata o contenute nel regolamento affisso all’interno dell’area di parcheggio; difatti, un’eventuale predisposizione di una clausola di esonero di responsabilità in capo al gestore del parcheggio avrebbe dovuto essere indicata all’utente in maniera chiara ed univoca prima della conclusione del contratto, quando l’utente aveva ancora la possibilità di scegliere se accettare o meno l’offerta, da approvarsi specificatamente per iscritto stante il carattere vessatorio (Cass. n. 31979/2019); al contrario, simili segnalazioni attengono tutte ad un momento successivo alla conclusione del contratto stesso, conclusione da collocare nel momento in cui l’utente si presenta innanzi alla sbarra di accesso (Cass. 28232/2005) ed inidonee, pertanto, ad incidere sul contenuto di un contratto già concluso.

La Corte di merito non ha fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermati da questa Corte, inquadrando il parcheggio meccanizzato in un contratto atipico in cui la causa tipica del contratto era la disponibilità dello spazio, erroneamente ritenendo che le modalità di affidamento del veicolo non risultavano idonee ad ingenerare nei clienti affidamento alcuno circa l’inclusione della custodia del servizio di parcheggio a pagamento; al contrario, il contratto si era già concluso al momento dell’immissione del veicolo nell’area adibita a parcheggio sicché sussisteva l’obbligazione di custodia del mezzo in capo al gestore.

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