In Italia non è facile nemmeno per chi vuole rispettare la Legge assicurarsi di far le cose per bene. Uno dei casi tipici è la donazione ai figli, in cui ci sono rischi fiscali oltre che successori (violazione della legittima). Ovviamente è fondamentale capire l'entità di queste donazioni. Ma ricordo che anche piccole donazioni frequenti (di qualche centinaio di euro) sono poi da considerarsi come un unico. La cosa migliore per donazioni importanti è aver una scrittura privata e possibilmente passare tramite atto notarile.
Nel caso frequente in cui si voglia sostenere l'acquisto di un immobile da parte di un figlio, la donazione può esser pure più agevole in quanto il notaio è già chiamato in causa per l'atto di compravendita, oltre all'eventuale mutuo.
La soluzione migliore, sia sotto il profilo della trasparenza sia sotto quello dell’economicità , consiste nell’inserire nell’atto di acquisto dell’immobile, che effettuerà il figlio, la menzione che il prezzo viene pagato, in tutto o in parte, con denaro fornito dai genitori, precisando l’importo. Questa procedura consente di esplicitare il passaggio di denaro dal genitore al figlio senza l’applicazione di alcuna imposta aggiuntiva.
L’importo può essere bonificato al figlio prima dell’atto di acquisto oppure anche direttamente al venditore. Di questa esigenza va informato con sufficiente anticipo il notaio che redigerà l’atto di acquisto, al quale andranno forniti i dati per tracciare il passaggio di denaro, ovvero gli estremi dei bonifici o le copie degli assegni.
Naturalmente, se si vuole perfezionare il passaggio di denaro dal genitore al figlio, ma l’acquisto dell’immobile non è ancora definito nei tempi o nell’oggetto, è possibile anche stipulare un autonomo atto notarile di donazione del denaro, ma con costi maggiori.
L’errore che va comunque evitato è quello di ritenere sufficiente il semplice passaggio di denaro con bonifico o assegno, senza darne evidenza in un atto notarile. Questo può creare problemi non solo fiscali, ma anche, in tempi successivi quando il soggetto che ha effettuato la donazione venisse a mancare, di determinazione dei diritti di legittima degli eredi, in quanto una donazione non effettuata nelle forme di legge potrebbe essere dichiarata nulla.
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