Per ora non è possibile utilizzare il consueto bollettino postale che dovrebbe essere reintrodotto per il conguaglio di dicembre.
Sulla prima casa si può optare per il:
- pagamento in due rate: paghi entro il 18 giugno il 50% dell'imposta calcolata con l'IMU di base e il conguaglio entro il 17 dicembre
- pagamento in tre rate: paghi un terzo entro il 18 giugno, un altro terzo entro il 17 settembre e il conguaglio entro il 17 dicembre
Sulla seconda casa il versamento può essere effettuato solo in due rate, e va poi distinta la quota di competenza del Comune da quella dello Stato.
Per i pagamenti devi inserire nel F24 i seguenti codici tributo:
- 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
- 3914 terreni (destinatario il Comune)
- 3915 terreni (destinatario lo Stato)
- 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune)
- 3917 aree fabbricabili (destinatario lo Stato)
- 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune)
- 3919 altri fabbricati (destinatario lo Stato)
- 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
In caso di comproprietà ogni proprietario dovrà presentare il modello F24 per la quota di sua competenza.
Una modalità alternativa è compensare l'IMU con il credito di imposta nel 730, ma è sconsigliato visto la complessità ed il fatto che non esime dal presentare il modello F24.
Si è invece esentati dalla presentazione del F24 qualora l'acconto sia pari a zero.
Ecco un esempio con consigli di compilazione (fonte Sole 24 Ore), clicca sull'immagine per ingrandire:
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Se vuoi approfondire il tema:
IMU e ICI. Guida alla nuova tassazione immobiliare
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