L’aumento del bollo sul dossier titoli è stata una manovra molto affrettata e pasticciata. Ad un mese dal provvedimento sono infatti molti i punti ancora aperti.
Prima l’ABI e poi l’Agenzia delle Entrate (circolare 4 agosto 2011) hanno fornito alcuni chiarimenti, ma rimangono molti dubbi su come applicare il bollo. Per tal ragioni le banche finora hanno fatto pagare la vecchia imposta rimandando al futuro il conguaglio.
Vediamo quindi i principali dubbi e punti aperti.
L’Agenzia delle Entrate (ADE) sembra confermare l'interpretazione iniziale dell'ABI per cui dal 6 al 16 luglio si applica il bollo previsto dal 1°decreto. Sono quindi beffati coloro che hanno ricevuto la comunicazione dalla loro banca in tale periodo visto che il bollo applicato sarà superiore a quello definitivo.
Riepilogando quindi fino al 6 luglio si applica la vecchia imposta (34,2€), dal 6 al 16 luglio quella del decreto originario (120€ fino a 50.000 e 340 per cifre superiori) e dal 17 luglio la versione attuale differenziata su 4 scaglioni (ti rimando al mio precedente articolo per i dettagli).
Ma l’aspetto più negativo è che per la decorrenza sembra valere la data della comunicazione a prescindere dal fatto che questa si riferisca a operazioni anteriori. Le comunicazioni sui dossier hanno una periodicità variabile, in genere semestrale o trimestrale. Siccome nessuna banca, visti i tempi tecnici, può aver inviato gli estratti conto dei dossier titoli relativi all’ultimo periodo prima della manovra, questa interpretazione porta alla conclusione che il primo superbollo si pagherà sull’estratto conto del primo semestre 2011 o del secondo trimestre 2011 o di giugno 2011 (in base alla periodicità delle comunicazioni).
Per fare un esempio: se hai un conto titoli di 200.000€ e ricevi l’estratto conto semestralmente, pagherai già il nuovo bollo sull’estratto conto del primo semestre. Ovviamente il bollo sarà commisurato al periodo, nel nostro caso essendo semestrale, sarà la metà del bollo annuale.
Il Decreto indica il valore nominale dei titoli per cui sembra palese che dove esista un valore nominale (azioni ed obbligazioni per esempio), si debba applicare questo. Per titoli senza valore nominale non è invece chiaro quale sia il valore da prendere.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate ha confermato che si considera il valore nominale o in assenza di rimborso. Per i titoli che ne sono privi si fa riferimento al valore di acquisto.
Un ulteriore dubbio è dovuto al fatto che la norma per il calcolo delle soglie sembra cumulare tutti i dossier che si sono aperti presso la stessa banca. Non è però chiaro come e se vengano considerati eventuali dossier in cointestazione. Per esempio Mario Rossi ha un suo dossier con 40.000€ ma ha anche aperto un dossier con la moglie su cui vi sono 30.000€.
Anche in questo caso è stata utile la Circolare dell’ADE che ha chiarito che:
Luigi Rossi ha due conti depositi intestati a suo nome con 40.000 e 30.000 più un dossier cointestato con Maria Bianchi da 40.000, tutti sulla stessa banca. Pagherà :
Positiva invece l'interpretazione dell’ADE per cui vale il valore alla data di riferimento e non nel periodo. Questo significa che, per esempio in caso di comunicazione semestrale, varrà il controvalore dei titoli al 30 giugno indipendentemente dal fatto che nel semestre si siano raggiunte soglie superiori che farebbero scattare un diverso scaglione di bollo.
Per quanto riguarda i fondi comuni di investimento invece non vi è obbligo di dossier titoli, ma alcune banche per comodità li conteggiano insieme agli altri titoli. Non è obbligatorio il deposito nemmeno per i titoli della banca (obbligazioni o certificati di deposito) che non sono quotati e per cui basterebbe una scrittura contabile.
In tale categoria dovrebbero essere inclusi anche i Pronti contro Termine (PcT) ma sussiste un diverso comportamento delle banche: per esempio il PcT Che Banca non richiede il conto titoli mentre SuperSave di Fineco finisce nel dossier.
Sono invece sicuramente esclusi polizze vita, conti correnti e conti deposito.
E’ probabile che già nelle prossime settimane le banche inizieranno ad offrire prodotti extra dossier titoli e ad evitare che titoli di loro emissione o distribuzione come fondi e PcT finiscano nel dossier.
Nel frattempo però la confusione è massima e la circolare dell’Agenzia in questo caso non ha fatto altro che aumentarla.
L'interpretazione iniziale dell'ABI escludeva infatti gli strumenti finanziari per cui il deposito titoli non è obbligatorio per legge: quote di fondi comuni d'investimento (non gli ETF e i fondi chiusi), obbligazioni bancarie non quotate, certificati di deposito e altri strumenti bancari (a tal punto quindi si escludono anche i Pronti contro Termine).
Ma la circolare ADE sembra porre in il dubbio questa interpretazione.
Come si vede i dubbi sono ancora molti e nessuno, banche incluse, in questo momento conosce le risposte. Nell’attesa le banche stanno applicando la vecchia imposta di bollo rimandando il conguaglio a quando i punti elencati sopra saranno più chiari.
Purtroppo per noi risparmiatori, salvo eventuali mosse di difesa che ho indicato in un precedente articolo, resta poco da fare se non attendere chiarimenti e pagare prima o poi il nuovo bollo.
Prima l’ABI e poi l’Agenzia delle Entrate (circolare 4 agosto 2011) hanno fornito alcuni chiarimenti, ma rimangono molti dubbi su come applicare il bollo. Per tal ragioni le banche finora hanno fatto pagare la vecchia imposta rimandando al futuro il conguaglio.
Vediamo quindi i principali dubbi e punti aperti.
Date di applicazione del superbollo
Il primo dubbio riguarda la data in cui è entrato in vigore il bollo.L’Agenzia delle Entrate (ADE) sembra confermare l'interpretazione iniziale dell'ABI per cui dal 6 al 16 luglio si applica il bollo previsto dal 1°decreto. Sono quindi beffati coloro che hanno ricevuto la comunicazione dalla loro banca in tale periodo visto che il bollo applicato sarà superiore a quello definitivo.
Riepilogando quindi fino al 6 luglio si applica la vecchia imposta (34,2€), dal 6 al 16 luglio quella del decreto originario (120€ fino a 50.000 e 340 per cifre superiori) e dal 17 luglio la versione attuale differenziata su 4 scaglioni (ti rimando al mio precedente articolo per i dettagli).
Ma l’aspetto più negativo è che per la decorrenza sembra valere la data della comunicazione a prescindere dal fatto che questa si riferisca a operazioni anteriori. Le comunicazioni sui dossier hanno una periodicità variabile, in genere semestrale o trimestrale. Siccome nessuna banca, visti i tempi tecnici, può aver inviato gli estratti conto dei dossier titoli relativi all’ultimo periodo prima della manovra, questa interpretazione porta alla conclusione che il primo superbollo si pagherà sull’estratto conto del primo semestre 2011 o del secondo trimestre 2011 o di giugno 2011 (in base alla periodicità delle comunicazioni).
Per fare un esempio: se hai un conto titoli di 200.000€ e ricevi l’estratto conto semestralmente, pagherai già il nuovo bollo sull’estratto conto del primo semestre. Ovviamente il bollo sarà commisurato al periodo, nel nostro caso essendo semestrale, sarà la metà del bollo annuale.
Come si calcola il valore del conto titoli?
Un altro dubbio riguarda il metodo di calcolo degli importi sul dossier titoli.Il Decreto indica il valore nominale dei titoli per cui sembra palese che dove esista un valore nominale (azioni ed obbligazioni per esempio), si debba applicare questo. Per titoli senza valore nominale non è invece chiaro quale sia il valore da prendere.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate ha confermato che si considera il valore nominale o in assenza di rimborso. Per i titoli che ne sono privi si fa riferimento al valore di acquisto.
Un ulteriore dubbio è dovuto al fatto che la norma per il calcolo delle soglie sembra cumulare tutti i dossier che si sono aperti presso la stessa banca. Non è però chiaro come e se vengano considerati eventuali dossier in cointestazione. Per esempio Mario Rossi ha un suo dossier con 40.000€ ma ha anche aperto un dossier con la moglie su cui vi sono 30.000€.
Anche in questo caso è stata utile la Circolare dell’ADE che ha chiarito che:
- l'imposta è dovuta per ogni conto titoli
- per calcolare lo scaglione di applicazione si sommano i controvalori di tutti i deposito presso il medesimo intermediario con la medesima intestazione.
Luigi Rossi ha due conti depositi intestati a suo nome con 40.000 e 30.000 più un dossier cointestato con Maria Bianchi da 40.000, tutti sulla stessa banca. Pagherà :
- 70 euro ciascuno (totale 140) sui due dossier intestati il cui valore si cumula (70.000€)
- 34,2 € sul dossier cointestato il cui controvalore non si cumula con gli altri
Positiva invece l'interpretazione dell’ADE per cui vale il valore alla data di riferimento e non nel periodo. Questo significa che, per esempio in caso di comunicazione semestrale, varrà il controvalore dei titoli al 30 giugno indipendentemente dal fatto che nel semestre si siano raggiunte soglie superiori che farebbero scattare un diverso scaglione di bollo.
Quali titoli finiscono nel deposito?
Un altro punto non del tutto chiaro è quali strumenti finanziari finiscano nei depositi titoli. Non ci sono dubbi che su questi vi siano tutti i prodotti acquistati in Borsa e allo sportello come azioni, obbligazioni (Titoli di Stato inclusi), derivati etc.Per quanto riguarda i fondi comuni di investimento invece non vi è obbligo di dossier titoli, ma alcune banche per comodità li conteggiano insieme agli altri titoli. Non è obbligatorio il deposito nemmeno per i titoli della banca (obbligazioni o certificati di deposito) che non sono quotati e per cui basterebbe una scrittura contabile.
In tale categoria dovrebbero essere inclusi anche i Pronti contro Termine (PcT) ma sussiste un diverso comportamento delle banche: per esempio il PcT Che Banca non richiede il conto titoli mentre SuperSave di Fineco finisce nel dossier.
Sono invece sicuramente esclusi polizze vita, conti correnti e conti deposito.
E’ probabile che già nelle prossime settimane le banche inizieranno ad offrire prodotti extra dossier titoli e ad evitare che titoli di loro emissione o distribuzione come fondi e PcT finiscano nel dossier.
Nel frattempo però la confusione è massima e la circolare dell’Agenzia in questo caso non ha fatto altro che aumentarla.
L'interpretazione iniziale dell'ABI escludeva infatti gli strumenti finanziari per cui il deposito titoli non è obbligatorio per legge: quote di fondi comuni d'investimento (non gli ETF e i fondi chiusi), obbligazioni bancarie non quotate, certificati di deposito e altri strumenti bancari (a tal punto quindi si escludono anche i Pronti contro Termine).
Ma la circolare ADE sembra porre in il dubbio questa interpretazione.
Come si vede i dubbi sono ancora molti e nessuno, banche incluse, in questo momento conosce le risposte. Nell’attesa le banche stanno applicando la vecchia imposta di bollo rimandando il conguaglio a quando i punti elencati sopra saranno più chiari.
Purtroppo per noi risparmiatori, salvo eventuali mosse di difesa che ho indicato in un precedente articolo, resta poco da fare se non attendere chiarimenti e pagare prima o poi il nuovo bollo.
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