E’ ormai definitivamente entrato in vigore il Dl. 141/2010 che recepisce importanti novità a favore del consumatore che sottoscriva un finanziamento.
Per consumatore si intende qualsiasi privato che effettui un’operazione non collegata alla propria attività professionale.
La legge introduce nuove tutele per i consumatori che sottoscrivono finanziamenti tra 200 e 75.000 euro: prestiti personali, prestiti finalizzati, cessione del quinto, aperture di credito, carte di credito (revolving o ad opzione), leasing.
Sono invece esclusi i mutui ipotecari salvo che abbiano durata inferiore o uguale a 5 anni.
Vediamo quindi le principali novità introdotte.
Per questo è ora previsto che già in fase precontrattuale il finanziatore (banca o finanziaria) debba rilasciare le "Informazioni di base sul credito ai consumatori": una sorta di preventivo trasparente in cui saranno elencate tutte le condizioni su un modulo standard che faciliterà i confronti delle offerte fra varie banche.
Inoltre il cliente ha ora la possibilità di ottenere gratuitamente copia del contratto idoneo per la stipula sempre in fase precontrattuale.
Nel modello standard dovranno risultare tutti i costi e il TAEG, indicatore che esprime in una sola voce il costo totale. Il TAEG dovrà esser messo in rilievo inoltre su qualsiasi forma di pubblicità riguardante i finanziamenti.
Il consumatore ora ha diritto di esser informato se un finanziamento viene rifiutato a causa di informazioni presenti in una banca dati del credito. Deve inoltre essere avvisato la prima volta che viene segnalato con informazioni negative a una banca dati.
E’ resa inoltre più semplice l'estinzione anticipata. Non si deve pagare alcun indennizzo nel caso l’estinzione sia totale e per importi inferiori a 10.000 €. Per i restanti casi è fissato un limite a tale indennizzo: massimo l’1% dell'importo rimborsato se la durata residua del prestito è superiore all'anno, 0,5% se inferiore.
La nuova legge stabilisce che in caso di inadempimento del fornitore, il cliente, dopo averlo messo in mora e e risolto quindi il contratto (tramite raccomandata in cui si chiede di adempiere al contratto entro 15 giorni) potrà sospendere il pagamento delle rate del prestito.
La novità non è di poco conto in quanto sono numerosi i casi di persone costrette a pagare rate su finanziamenti per beni mai consegnati o difettosi. Si pensi al recente caso Aiazzone dove molte persone avevano acquistato mobili tramite un finanziamento. Nonostante questi mobili non siano mai stati consegnati, per legge sono costretti a pagare comunque le rate del prestito (essendo poi in molti si è trovato un accordo con la finanziaria, ma questa per legge non era obbligata).
La legge rivede poi tutto il settore degli agenti e dei mediatori creditizi richiedendo maggiori e precisi requisiti sia ai professionisti sia alle società finanziarie.
Con questa nuova legge, entrata definitivamente in vigore il 1° giugno 2011, si potranno avere quindi maggiori tutele quando si sottoscrive un finanziamento. E’ però importante soprattutto conoscerle.
E’ inoltre utile conoscere le offerte online, spesso migliori di quelle presenti in agenzia e filiale. Vedi alcune promozioni online.
Novità per i prestiti ai consumatori
Anzitutto alcune definizioni per capire il perimetro della nuova legge.Per consumatore si intende qualsiasi privato che effettui un’operazione non collegata alla propria attività professionale.
La legge introduce nuove tutele per i consumatori che sottoscrivono finanziamenti tra 200 e 75.000 euro: prestiti personali, prestiti finalizzati, cessione del quinto, aperture di credito, carte di credito (revolving o ad opzione), leasing.
Sono invece esclusi i mutui ipotecari salvo che abbiano durata inferiore o uguale a 5 anni.
Vediamo quindi le principali novità introdotte.
Trasparenza dei prestiti
Anzitutto è prevista una maggiore chiarezza e trasparenza nelle condizioni dei finanziamenti. Nel settore infatti finora spopolano proposte a tasso zero che nascondono però altre spese che fanno lievitare il costo totale per il cliente.Per questo è ora previsto che già in fase precontrattuale il finanziatore (banca o finanziaria) debba rilasciare le "Informazioni di base sul credito ai consumatori": una sorta di preventivo trasparente in cui saranno elencate tutte le condizioni su un modulo standard che faciliterà i confronti delle offerte fra varie banche.
Inoltre il cliente ha ora la possibilità di ottenere gratuitamente copia del contratto idoneo per la stipula sempre in fase precontrattuale.
Nel modello standard dovranno risultare tutti i costi e il TAEG, indicatore che esprime in una sola voce il costo totale. Il TAEG dovrà esser messo in rilievo inoltre su qualsiasi forma di pubblicità riguardante i finanziamenti.
Segnalazioni alle basi dati creditizie
Un altro tema molto sentito da chi sottoscrive un prestito è il sapere di essere giudicati tramite basi dati esterne di cui non si conosce nulla.Il consumatore ora ha diritto di esser informato se un finanziamento viene rifiutato a causa di informazioni presenti in una banca dati del credito. Deve inoltre essere avvisato la prima volta che viene segnalato con informazioni negative a una banca dati.
Recesso e rimborso anticipato
Viene introdotto anche nel settore dei finanziamenti il diritto di recesso, ora possibile senza costi entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (prima era di 10 giorni solo per i contratti a distanza). Il recesso include anche l'eventuale polizza a protezione del credito (CPI) stipulata a tutela del prestito.E’ resa inoltre più semplice l'estinzione anticipata. Non si deve pagare alcun indennizzo nel caso l’estinzione sia totale e per importi inferiori a 10.000 €. Per i restanti casi è fissato un limite a tale indennizzo: massimo l’1% dell'importo rimborsato se la durata residua del prestito è superiore all'anno, 0,5% se inferiore.
Prestito finalizzato e inadempimento del fornitore
Una delle più importanti novità riguarda i prestiti finalizzati. Questi sono quei prestiti che vengono sottoscritti presso un negozio e sono finalizzati all’acquisto di beni o servizi. In questo caso il cliente non riceve i soldi del finanziamento, bensì può acquistare il bene senza esborsi. L’importo del finanziamento invece va direttamente al negoziante.La nuova legge stabilisce che in caso di inadempimento del fornitore, il cliente, dopo averlo messo in mora e e risolto quindi il contratto (tramite raccomandata in cui si chiede di adempiere al contratto entro 15 giorni) potrà sospendere il pagamento delle rate del prestito.
La novità non è di poco conto in quanto sono numerosi i casi di persone costrette a pagare rate su finanziamenti per beni mai consegnati o difettosi. Si pensi al recente caso Aiazzone dove molte persone avevano acquistato mobili tramite un finanziamento. Nonostante questi mobili non siano mai stati consegnati, per legge sono costretti a pagare comunque le rate del prestito (essendo poi in molti si è trovato un accordo con la finanziaria, ma questa per legge non era obbligata).
La legge rivede poi tutto il settore degli agenti e dei mediatori creditizi richiedendo maggiori e precisi requisiti sia ai professionisti sia alle società finanziarie.
Con questa nuova legge, entrata definitivamente in vigore il 1° giugno 2011, si potranno avere quindi maggiori tutele quando si sottoscrive un finanziamento. E’ però importante soprattutto conoscerle.
E’ inoltre utile conoscere le offerte online, spesso migliori di quelle presenti in agenzia e filiale. Vedi alcune promozioni online.
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