Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che dà il via alla riforma del regime di tassazione del mondo degli organismi di investimento.
La prima importante novità è che i fondi d’investimento esteri non armonizzati UE saranno tassati come gli altri con aliquota alla fonte pari al 12,5%. In precedenza per tali fondi si pagava il 12,5% a titolo di acconto per poi dichiarare i proventi in sede di dichiarazione IRPEF. La tassazione finale era quindi ben superiore al 12,5%.
Rimane ancora invece la differenza tra i fondi italiani e quelli esteri sul momento in cui viene applicata la tassazione del 12,5%. Per i primi la tassazione è pagata annualmente sulla base del risultato maturato, per i fondi esteri invece si paga solo sul realizzato, quindi quando sono vendute le quote dei fondi.
La differenza non è banale, per chiarire il concetto utilizzerò un esempio. Supponiamo che un investitore investa oggi 10.000 euro nel fondo comune d’investimento di diritto italiano A e la stessa cifra nel fondo estero B. Ipotizziamo che a fine anno entrambi i fondi abbiano reso il 10% lordo (1.000 euro) e che siano ancora nel portafoglio dell’investitore. In tal caso si applicherà per il fondo A una tassazione pari a 125 euro da pagare entro il 28 gennaio, per cui la quota del fondo A varrà 10.875. La quota del fondo B invece continuerà a valere 11.000 euro. Solo nel momento in cui l’investitore venderà il fondo B, pagherà l’imposta.
Sul tema si è discusso parecchio, ma sembra che neanche ora si giungerà ad una parificazione.
La prima importante novità è che i fondi d’investimento esteri non armonizzati UE saranno tassati come gli altri con aliquota alla fonte pari al 12,5%. In precedenza per tali fondi si pagava il 12,5% a titolo di acconto per poi dichiarare i proventi in sede di dichiarazione IRPEF. La tassazione finale era quindi ben superiore al 12,5%.
Rimane ancora invece la differenza tra i fondi italiani e quelli esteri sul momento in cui viene applicata la tassazione del 12,5%. Per i primi la tassazione è pagata annualmente sulla base del risultato maturato, per i fondi esteri invece si paga solo sul realizzato, quindi quando sono vendute le quote dei fondi.
La differenza non è banale, per chiarire il concetto utilizzerò un esempio. Supponiamo che un investitore investa oggi 10.000 euro nel fondo comune d’investimento di diritto italiano A e la stessa cifra nel fondo estero B. Ipotizziamo che a fine anno entrambi i fondi abbiano reso il 10% lordo (1.000 euro) e che siano ancora nel portafoglio dell’investitore. In tal caso si applicherà per il fondo A una tassazione pari a 125 euro da pagare entro il 28 gennaio, per cui la quota del fondo A varrà 10.875. La quota del fondo B invece continuerà a valere 11.000 euro. Solo nel momento in cui l’investitore venderà il fondo B, pagherà l’imposta.
Sul tema si è discusso parecchio, ma sembra che neanche ora si giungerà ad una parificazione.
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