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19/08/11

Analisi nuova tassa su conti deposito e altri investimenti

analisi-tassa-conti-depositoRispetto all’ultimo articolo in cui riepilogavo le nuove tassazioni sulle rendite finanziarie non ci sono stati grandi chiarimenti. Le stesse banche online rispondono semplicemente che stanno valutando la situazione e faranno sapere il prima possibile (chiaramente la coincidenza con il periodo feriale non aiuta essendo probabilmente anche i legali delle banche in vacanza).

Analizzando il testo conclusivo del Decreto, ora in Senato, cerco di dare ulteriori precisazioni rispetto al precedente articolo.

La manovra finanziaria nell’articolo 2 comma 6 precisa che per i redditi di capitale e diversi derivanti da rendite finanziarie la tassazione è fissata al 20% fatto salvo i Titoli di Stato europeo e altre eccezioni (previdenza, pac su gestito etc).

Tale nuova aliquota sarà applicata dal 1 gennaio 2012. E’ proprio questo il punto che genera maggiore incertezza: come saranno tassati interessi e capital gain a cavallo dei due anni? Vediamo i diversi casi previsti dalla legge stessa.

Tassazione conti deposito e PcT

Il comma 9 dell’articolo due della Manovra recita:
“La misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012.”

Il termine esigibile  sembra lasciar poco spazio alle interpretazioni:  se gli interessi sono percepiti nel 2011 si applica la vecchia tassazione, se nel 2012 vale la  nuova aliquota.

Quindi se torniamo ai nostri conti deposito deduciamo che:
  • se abbiamo un vincolo che scade nel 2012 e l’interesse è posticipato l’aliquota sarà al 20% (es. se vincoliamo ora InMediolanum 3,75% o IwBank 6 mesi + 6 )
  • se il vincolo scade nel 2012 ma l’interesse è anticipatola tassa sarà al 27% (caso di Che Banca e Rendimax)
  • se il vincolo scade nel 2011: 27%
  • per i depositi liberi: 27% sino a fine anno.
In questo momento quindi sono paradossalmente sfavoriti i prodotti che danno interessi anticipati.

Per i Pronti contro termine:
  • se scade nel 2012 tassazione al 20%
  • se scade nel 2011 al 12,5%

Quattro casi particolari

Quanto riportato nel comma 9 è la regola generale, il Decreto poi precisa per alcune casistiche e strumenti finanziari metodologie diverse nel calcolo della nuova aliquota di imposta.

Dividendi azionari

Comma 10: “Per i dividendi e proventi ad essi assimilati la misurad ell'aliquota di cui al comma 6 si applica a quelli percepiti dal 1° gennaio 2012”. 

Anche in questo caso c’è poco da interpretare: conta il momento in cui sono percepiti, vale a dire che i dividendi pagati nel 2012, anche se fanno riferimento a utili societari del 2011, subiranno l’aliquota del 20%.

Obbligazioni

Comma 11: “Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, la misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 maturati a partire dal 1° gennaio 2012”.

Il termine “maturati” sembra in questo caso indicare che si spezzerà in due parti il rendimento. Per esempio, cedola semestrale di un’obbligazione bancaria che scade e viene incassata il 28 febbraio 2011: si pagherà per 4 mesi il 12,5%, per gli ultimi 2 mesi il 20%.
Questa soluzione appare ovvia considerando che altrimenti i detentori di obbligazioni venderebbero a fine anno i titoli percependo il rateo interesse al netto della vecchia aliquota.

Plusvalenze (capital gain)

Il comma 29 dell’articolo 2 del Decreto sembra lasciar due possibilità all’investitore:
  • pagare in base al momento in cui venderà e quindi realizzerà il capital gain su azioni o obbligazioni o altro titolo
  • decidere di calcolare plusvalenze e minusvalenze il 31 dicembre 2011 sulla base del valore di mercato. In questo modo in caso si abbiano plusvalenze si potrà pagare la tassa con la vecchia aliquota anche se si sarà costretti a pagare subito. In seguito chiaramente farà fede il valore di mercato di fine 2011 per determinare future plusvalenze o minusvalenze.
Ricordo comunque che le minusvalenze ante 2012 saranno deducibili solo per il 67,5% rispetto alle plusvalenze ottenute dal 2012.

Polizze vita

Comma 27 “…derivanti da contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, si applica l'aliquota del 12,5 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della polizza ed il 31 dicembre 2011.”
Anche per le polizze vita quindi si applicherà la vecchia aliquota per la quota di competenza fino al 2011.

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1 commento:

  1. aspetto fondamentale è vedere se nella manovra di parlerà dei Buoni postali o capire se sono assimilabili ai titoli di stato, mi sa che una risposta si avrà direttamente dalle poste italiane

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