In questo articolo riporto una risposta del Sole 24 Ore sui buoni postali serie Q. E’ un tema che ho già affrontato più volte in passato in quanto le Poste hanno liquidato un tasso di interesse inferiore a quanto indicato sul buono, da qui sono partite diverse vicende processuali.
Qui in realtà non sono segnalate vere novità. Ma prendo spunto dalla vicenda per segnalare come ci siano molte persone che cercano di sfruttare queste vicende facendo illudere le persone. A volte sono semplici articoli clickbait, poi si legge il testo e si capisce che la realtà è diversa. Altre volte invece ci sono società che fanno promesse di recupero ma poi di fatto chiedono un compenso per aderire alla causa. Tutti costi che poi non portano a nulla di più. Vale per questo caso ma anche molti altri in cui viene promesso il recupero dei propri investimenti o degli interessi usurari etc. Fai quindi attenzione a diffidare e usar sempre il buon senso.
Domanda sui buoni postali serie Q
Sono possessore di un buono postale serie Q che scade dopo 30 anni nel luglio 2024. In precedenza avete trattato l’argomento sul contenzioso tra titolari di buoni e Poste con molte pubblicazioni di cui ho conservato i ritagli di giornale. Secondo i risparmiatori e i loro legali pare che non venga utilizzato il tasso riportato sul retro del buono stesso. Nei giorni scorsi, scorrendo su Internet, ho letto un annuncio che recitava più o meno cosi: «Finalmente risolto l’annoso problema della valutazione dei buoni serie Q». Pare che l’Abf abbia modificato la sua posizione adeguandosi alla sentenza dei giudici della Cassazione, decisione presentata il 26 settembre 2023. Desideravo chiedere se vi risulta che questa notizia sia veritiera, nel qual caso gradirei avere qualche informazione in merito.
La risposta dell’esperto del Sole
La “notizia” intercettata dal lettore ha descritto l’opposto di quanto accaduto in quanto la novità per i possessori di buoni non è certo positiva.
Con la Decisione 9321 del 26 settembre scorso, infatti, il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario ha preso atto delle ultime ordinanze della Cassazione in tema di Buoni Fruttiferi Postali della serie Q/P e di tutti gli altri assimilabili ed ha modificato il proprio precedente orientamento (che invece era a favore dei beneficiari.
La storia è nota ma approfittiamo della lettera per ricordarla. Al momento dell’emissione di Buoni della serie Q, le Poste usavano anche moduli delle serie precedenti apponendovi sul retro un timbro recante i nuovi tassi. Il timbro, però, indicava i nuovi rendimenti relativamente ai soli primi vent’anni, senza aggiornare l’importo bimestrale di interessi relativi all’ultimo decennio stampato in precedenza».
Fino ad settembre 2023, l’Abf aveva ritenuto tale importo spettante ai clienti, sul principio sancito dalla sentenza numero 13979/2007 della Cassazione secondo cui vale il tenore letterale del titolo. Da due anni in qua sono però giunti i primi provvedimenti di Cassazione sul caso, tutti favorevoli a Poste Italiane.
In poche parole, non ci si può attendere il pagamento della cifra stampata in piccolo sotto la tabella originaria quando quest’ultima è sovrascritta da un timbro di grandi dimensioni: ove si consideri che la tabella adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l’assenza di continuità tra le diverse previsioni.
Secondo la decisione «il rimborso dei buoni postali emessi nel vigore del D.M. 13 giugno 1986 deve essere effettuato secondo le condizioni riportate nella tabella allegata al predetto decreto per i buoni della nuova serie ordinaria, anche nel caso in cui siano stati utilizzati i titoli della precedente serie P, con apposizione dei timbri».
La vicenda non è ancora chiusa, essendo pendenti altre vertenze in Cassazione. Consiglio di attendere, senza dimenticare che la prescrizione di qualsiasi diritto è decennale a partire dal momento dell’incasso. A tale scopo è meglio inviare alle Poste un reclamo, in modo da prolungarne il termine.
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