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28/03/24

Aggiornamenti sentenze su buoni postali serie Q, R e S

buono postale serie Q

Il tema del pagamento degli interessi di alcuni vecchi buoni postali, come le serie Q, R e  S emesse negli anni novanta, tiene banca da alcuni anni nelle procure e sui giornali. Ho ripreso più volte le notizie in proposito, qui riporto un'ulteriore risposta degli esperti del Sole 24 Ore a una domanda di un lettore.

 Tasse e  Calcolo interessi buono serie Q

Sono titolare di buoni fruttiferi postali serie Q emessi nel febbraio 1992, regolarmente scaduti e incassati a dicembre 2022 e a gennaio 2023. Gli interessi sono stati calcolati correttamente come riportato sul retro dei buoni medesimi. È stata applicata la ritenuta fiscale anno per anno nei primi 20 anni e in tal modo l’importo da capitalizzare è diminuito. Nel mese di gennaio 2023 ho richiesto a Poste Italiane (Gestione reclami) il ricalcolo degli interessi, così come ben definito dalle norme riportate nelle sentenze già pronunciate in tal senso. 

 

Poste Italiane ha risposto in data 13 febbraio 2023 ribadendo che “... per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte dalle lettere Q, R e S emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi 20 anni ad essere capitalizzati al netto della ritenuta fiscale”. Cortesemente chiedo: se vi risultano altre sentenze oltre la 1390/2020 del 12/10/2020 del Tribunale di Bergamo e la 1790/2021 del 18/05/2021 del Tribunale di Vicenza, che si siano pronunciate sulla materia? Se ve ne sono con che esito di giudizio? Sono state successivamente intraprese e ammesse azioni di class-action? Vi risulta infine che Poste Italiane stia sempre mantenendo lo stesso comportamento, negando la corretta applicazione della fiscalità?

 

Risposta

Sembra opportuno prendere le mosse dalla risposta che Poste Italiane spa ha inviato al lettore in riscontro al reclamo da lui avanzato. Poste italiane nel ribadire che per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere “Q”, “R” ed “S” emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale non ha fatto altro che trascrivere il contenuto dell’ultimo periodo dell’Art. 7 Decreto Ministero del Tesoro del 23 giugno 1997, intitolato “Modificazioni dei saggi di interesse sui libretti di risparmio ed istituzione di nuovi buoni postali fruttiferi”, ed è comprensibile che abbia dato questo tipo di risposta, così da non contraddire il proprio operato». 

 

Ed è proprio questo il nocciolo della questione che il Tribunale di Bergamo ed il Tribunale di Vicenza hanno risolto con le pronunce richiamate dal lettore. A tal proposito si segnala che il Tribunale di Bergamo ha dato continuità al proprio indirizzo con le sentenze n° 2009 del 15 settembre 2022, n° 2797 del 28 dicembre 2022 e, più recentemente, con la sentenza n° 881 del 28 aprile 2023. «In tale ultima sentenza viene ribadito che vige il cosiddetto “principio di cassa”, utilizzando il Decreto Legislativo n°239 del 1° aprile 1996 – che ha ulteriormente modificato il regime impositivo dei Bfp in maniera inequivoca i vocaboli “corrisposti” e “percepiti”, con la conseguenza che il momento impositivo deve essere individuato nel momento in cui il reddito viene percepito dal sottoscrittore. 

 

Tale sentenza è altresì interessante perché analizza e critica la portata di sentenze (indicandole espressamente) rese da altri Tribunali e che si pongono in contrasto con le ragioni degli investitori». In ordine, poi, alla richiesta di notizie circa eventuali class-action in materia, la Federconsumatori – con comunicato stampa dell’11 luglio 2023 – ha informato che il 24 maggio 2024 si terrà l’udienza, nella quale verrà accertata l’ammissibilità della class-action promossa da Federconsumatori sui buoni fruttiferi postali della Serie Q. Per rispondere all’ultima richiesta è chiaro che Poste Italiane abbia tutto l’interesse a mantenere ferma la propria linea difensiva e che solo una pronuncia dell’Autorità Giudiziaria potrà costringerla alla applicazione del calcolo, sui buoni postali in esame, al “lordo” e non al “netto” della ritenuta fiscale.

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