Sono stati rinvenuti in un appartamento dei buoni postali fruttiferi, sottoscritti negli anni cinquanta e sessanta (con scadenza trentennale); tali buoni sono stati ritrovati in seguito al decesso dell'ultima proprietaria, avvenuto nel 2019. I beneficiari di questi buoni, tuttora viventi e completamente ignari dell'esistenza degli stessi fino al momento della loro scoperta, chiedono di sapere se sia possibile porre in essere azioni volte al recupero delle somme indicate nei buoni, con un eventuale calcolo di rivalutazione e interesse.
I beneficiari dei buoni postali in questione, solo ora casualmente rinvenuti, non potranno in alcun modo proporre azioni volte a ottenere il rimborso del capitale riportato sui buoni stessi, né gli interessi maturati, e nemmeno la rivalutazione monetaria, in quanto i buoni - emessi negli anni Cinquanta e Sessanta - sono ormai irrimediabilmente prescritti.
I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo, per quanto riguarda sia il capitale che gli interessi. Vale la penadi aggiungere che tali buoni non si possono considerare neanche come rapporti “dormienti”, in quanto solo l’importo dovuto ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali emessi dopo il 14 aprile 2001 è versato al fondo istituito al ministero dell'Economia e delle finanze, Mef (legge 166/2008).
Secondo la previsione dell’articolo 2935 del Codice civile, «la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere». Sulla base di questa disposizione, c'è chi sostiene che sarebbe possibile esigere ora - momento di avvenuto ritrovamento dei buoni – il rimborso dei buoni postali in quanto solo ora si è nella condizione di far valere il proprio diritto. Tale ragionamento non è condivisibile in quanto - secondo un costante orientamento giurisprudenziale - l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex articolo 2935 del Codice civile, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio, e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto (come il ritardo indotto dalle necessità di accertamento del diritto) o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo articolo 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione (Cassazione, sentenza 14193/2021).
In conclusione, l’avere rinvenuto solo ora i buoni postali in parola non può legittimare i possessori a far valere il diritto all’incasso delle somme indicate, in quanto né l'ignoranza, da parte dei titolari, del fatto generatore del loro diritto né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento legittimano l’interruzione della prescrizione.
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