Banca del Rispamio

Utili consigli per risparmiare in banca

settembre 29, 2023

Bonifico per detrazione fiscale sbagliato

Come di consueto riporto alcuni articoli di giornale, o meglio risposte ai lettori, su argomenti che possono esser utili per molte persone. Gli articoli sono almeno di qualche settimana prima, pubblicati in genere sul Sole 24 Ore e relativi inserti o sul Corriere Economia. La risposta in questo caso spiega cosa fare in caso si sia sbagliato il bonifico per la detrazione fiscale. 

bonifico detrazione fiscale

Ho pagato per sbaglio l’impresa che mi sta effettuando i lavori di manutenzione straordinaria conunbonifico normale invece che con quello«parlante».Comeposso regolarizzare la mia posizione? Posso lo stesso usufruire della detrazione del 50%?

Per poter usufruire della detrazione, tra le altre condizioni previste, è necessario che le spese siano pagate mediante l’apposito bonifico dedicato a queste operazioni dal quale risulti: la causale del versamento, cioè che il pagamento è stato effettuato per interventi di recupero del patrimonio edilizio; il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il bonifico); il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

La necessità di usare il bonifico parlante è una conseguenza dell’introduzione della ritenuta d’acconto (dell’8%per cento) che gli istituti di credito devono applicare al destinatario del pagamento. L’utilizzo di unbonifico ordinario, o la non sua completa compilazione, può comportare l’impossibilità da parte dell’intermediario di adempiere a questo compito. In un primotempodi fronte a una simile situazione il Fisco ammetteva il diritto alla detrazione solo con la ripetizione del pagamento. In pratica il contribuente doveva farsi restituire le somme versate e procedere poi a un nuovo pagamento, procedura complessa anche per la difficolta contabili in cui si veniva a trovare il beneficiario del pagamento.

Per fortuna poi l’Agenzia delle Entrate è ritornata sui suoi passi e ha stabilito che «qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti, e non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo se il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa». La documentazione va esibita al Caf o al professionista e conservata in caso di controlli dell’Agenzia delle Entrate.

Nessun commento:

Posta un commento

IMPARA A INVESTIRE