Banca del Rispamio

Utili consigli per risparmiare in banca

14/07/23

Dichiarazione in RW delle criptovalute: novità della circolare AdE

tasse criptovalute bitcoin
Come già riportato su questo blog, l'ultima Legge di Bilancio ha rivoluzionato la fiscalità del settore cripto. La Legge ha il pregio di aver finalmente normato un tema che da anni è lasciato a circolari e interpretazioni. Dall'altro ci sono diversi dubbi ancora aperti, del resto la stessa legge demanda diversi punti alle circolari dell'Agenzia delle Entrate.  Sul punto  invito a leggere la guida Tassazione Bitcoin e Cripto 2023 che spiega tutti gli aspetti, come e quando compilare i quadri RW e RT, i casi particolari (staking, farming, airdrop, cashback e mining).

La novità è che è stata pubblicata una prima circolare, al momento in consultazione pubblica, sul trattamento delle cripto-attività.  Dalla bozza di circolare si desume che il contribuente Irpef privato – per il monitoraggio fiscale - dovrebbe compilare il quadro RW sempre e comunque, anche per gli anni aperti, a prescindere dal luogo di ubicazione delle cripto-attività. 

Sarebbe opportuno allora specificare quali sono le sanzioni irrogabili per la violazione dell’obbligo dichiarativo nei casi in cui gli asset digitali risultino allocabili in Paesi a fiscalità privilegiata, per i quali sono previsti il raddoppio delle sanzioni e dei termini di decadenza per l’accertamento e l’inversione dell’onere della prova; trattandosi di cripto-attività “a-territoriali” dovrebbe valere comunque il regime ordinario, non già quello speciale. 

Anche per la regolarizzazione dei redditi conseguiti e alle cripto-attività detenute fino al 31 dicembre 2021 si pongono alcune questioni spinose; nell’assunto che i proventi da criptoattività sarebbero tassabili anche prima della legge di bilancio 2023, la base imponibile su cui applicare l’aliquota del 3,5%  coinciderebbe con la consistenza ovvero con il realizzo lordo degli asset digitali e non già, invece, con i proventi nettizzati dei costi di acquisto e delle minusvalenze. 

Infine, quanto alle plusvalenze tassabili a regime, appare penalizzante sostenere che gli «elementi certi e precisi » idonei a dimostrare il costo di acquisto delle cripto-attività si identificano nella «documentazione d’acquisto dell’intermediario o del prestatore di servizi presso il quale è avvenuto l’acquisto », spesso non reperibile a motivo del peculiare mercato di riferimento; né sono di ausilio gli articoli 101 e 109 del Tuir, ove è contemplato lo stesso concetto, ma con riguardo al reddito di impresa, ad altri fenomeni e a ben diversi componenti reddituali.

Nessun commento:

Posta un commento

IMPARA A INVESTIRE