La novità è che è stata pubblicata una prima circolare, al momento in consultazione pubblica, sul trattamento delle cripto-attività. Dalla bozza di circolare si desume che il contribuente Irpef privato – per il monitoraggio fiscale - dovrebbe compilare il quadro RW sempre e comunque, anche per gli anni aperti, a prescindere dal luogo di ubicazione delle cripto-attività.
Sarebbe opportuno allora specificare quali sono le sanzioni irrogabili per la violazione dell’obbligo dichiarativo nei casi in cui gli asset digitali risultino allocabili in Paesi a fiscalità privilegiata, per i quali sono previsti il raddoppio delle sanzioni e dei termini di decadenza per l’accertamento e l’inversione dell’onere della prova; trattandosi di cripto-attività “a-territoriali” dovrebbe valere comunque il regime ordinario, non già quello speciale.
Anche per la regolarizzazione dei redditi conseguiti e alle cripto-attività detenute fino al 31 dicembre 2021 si pongono alcune questioni spinose; nell’assunto che i proventi da criptoattività sarebbero tassabili anche prima della legge di bilancio 2023, la base imponibile su cui applicare l’aliquota del 3,5% coinciderebbe con la consistenza ovvero con il realizzo lordo degli asset digitali e non già, invece, con i proventi nettizzati dei costi di acquisto e delle minusvalenze.
Infine, quanto alle plusvalenze tassabili a regime, appare penalizzante sostenere che gli «elementi certi e precisi » idonei a dimostrare il costo di acquisto delle cripto-attività si identificano nella «documentazione d’acquisto dell’intermediario o del prestatore di servizi presso il quale è avvenuto l’acquisto », spesso non reperibile a motivo del peculiare mercato di riferimento; né sono di ausilio gli articoli 101 e 109 del Tuir, ove è contemplato lo stesso concetto, ma con riguardo al reddito di impresa, ad altri fenomeni e a ben diversi componenti reddituali.
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