Banca del Rispamio

Utili consigli per risparmiare in banca

14/10/23

Investimenti e tasse su opere d’arte

investire in arte
Senza raggiungere le vette, un po’ assurde, di certe quotazioni, ci sono tanti appassionati che investono in opere d’arte. In genere c’è sempre la passione che li guidi, ma guida anche la possibilità di far un buon investimento che si rivaluti nel tempo. L’ultima Legge di Bilancio ha introdotto la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita di oggetti d’arte, ma solo se fatti a scopo speculativo. Vediamo meglio il tema riprendendo un articolo del Sole 24 Ore.

L’articolo 5, comma 1, lettera h), n. 3 della legge 111/2023 prevede l’introduzione di una disciplina sulle plusvalenze conseguite, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, dai collezionisti di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione nonché, in generale, di opere dell’ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative, escludendo i casi in cui è assente l’intento speculativo, compresi quelli di plusvalenza relativa a beni acquisiti per successione o donazione, nonché esonerando i medesimi da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale.

Un tentativo di introdurre una disciplina relativa agli oggetti d’arte, antiquariato o da collezione c’era già stato nel 2018 ma cadde poi nel vuoto.

C’è però una cospicua giurisprudenza in proposito a causa dell’ampiezza della casistica (da ultimo Cassazione 6874/2023).

Il problema è sempre stato di verificare caso per caso se la cessione di oggetti di questo genere sia attuata nell’esercizio professionale di una attività commerciale (articolo 55 del Tuir), nell’esercizio occasionale di un’attività commerciale (articolo 67, comma 1, del Tuir) oppure abbia le caratteristiche di mera dismissione di un bene patrimoniale privo di alcun connotato imprenditoriale.

Il richiamo contenuto nella delega all’«intento speculativo» fa riaffiorare il ricordo dell’articolo 76 del Dpr 597 del 1973 che tassava le plusvalenze conseguite mediante operazioni poste in essere con fini speculativi. La giurisprudenza dell’epoca aveva sancito che, ai fini della tassazione della plusvalenza, occorre che l’intento speculativo sussista sia al momento dell’acquisto del bene, sia al momento della successiva alienazione (Cassazione 4828/1984, principale significativo indizio dell’intento speculativo è la brevità del lasso temporale fra acquisto e vendita (Cassazione 4828/1984).

Rimane quindi incerto stabilire il confine fra speculatore occasionale e collezionista. Si potrebbe nel caso individuarlo esclusivamente nel lasso di tempo intercorso fra l’acquisto e la vendita come era previsto nell’articolo 76, comma 1, numero 3 del Dpr 597/73 che presumeva l’intento speculativo ove tale lasso temporale non fosse superiore a due anni.

Nessun commento:

Posta un commento

IMPARA A INVESTIRE