Va evidenziato, in premessa, che gli interessi non sono detraibili in relazione al mutuo contratto per l’acquisto del terreno sul quale verrà costruita l’abitazione principale (circolare 17/E/2006, risposta 6), ma lo sono soltanto per la sua costruzione, nella misura annua di 2.582,28 euro, sulla quale calcolare il 19 per cento.
Si indicano, quindi, i presupposti che devono essere rispettati per conseguire il beneficio fiscale (articolo 15, comma 1-ter, del Tuir, Dpr 917/1986, e Dm 311/1999):
- la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti, oppure nei diciotto mesi successivi, all’inizio dei lavori di costruzione (nel caso specifico, per quanto posto in evidenza, va fatto riferimento al secondo mutuo);
- il contratto dev'essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare, a titolo di proprietà o di altro diritto reale;
- l’unità immobiliare che si costruisce dev'essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- l’immobile dev'essere adibito ad abitazione principale (ossia dimora abituale) entro sei mesi dal termine dei lavori.
Gli interessi detraibili sono soltanto quelli relativi all’ammontare del mutuo effettivamente utilizzato per le spese documentate. Pertanto, sono indetraibili quelli che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l’ammontare delle spese documentate.
Ulteriori informazioni sulla guida al Mutuo Casa.
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