Banca del Rispamio

Utili consigli per risparmiare in banca!

03/01/18

Mifid2 e il rendiconto (bollo) trimestrale sul dossier titoli

Il 3 gennaio è entrata in vigore la cosiddetta Mifid2, la direttiva europea che regola i servizi finanziari europei. Probabilmente avrai ricevuto una comunicazione dalla tua banca che ti elenca una serie di novità. Tra queste sta facendo molto discutere, e ho in proposito ricevuto alcune mail, la questione della rendicontazione trimestrale del conto titoli.


Di cosa si tratta? Prendo ad esempio lo stralcio della comunicazione di Fineco:
“... la Banca provvederà alla modifica della periodicità di invio del rendiconto degli strumenti finanziari su richiesta del Cliente. In proposito, nulla cambia ove Lei abbia scelto un invio trimestrale; nel caso in cui, invece, abbia scelto un invio annuale, questo verrà automaticamente ricondotto a trimestrale, con conseguente applicazione delle relative spese di invio cartaceo, ove previste dal Documento di Sintesi già a Sue mani”


Gli effetti della rendicontazione trimestrale

In sintesi quindi le banche, in ossequio alla direttiva, ora ti manderanno il consueto rendiconto finanziario con cadenza almeno trimestrale. Una prima conseguenza è che se avevi una rendicontazione semestrale o annuale e paghi l’invio del rendiconto, ora lo pagherai più volte (4 volte contro 2 o 1). Solitamente l’invio non viene fatto pagare se effettuato online, attiva quindi nel caso questa modalità.

Una seconda conseguenza deriva dal fatto che l’applicazione dell’imposta di bollo dello 0,20% segue la periodicità del rendiconto. Quindi se con la rendicontazione annuale lo pagavi in un’unica soluzione a fine anno, ora lo pagherai ad ogni fine trimestre (pagherai ovviamente il bollo in base al periodo trimestrale, quindi indicativamente lo 0,05% a trimestre).

Per la maggior parte dei risparmiatori italiani quest'ultimo cambiamento non ha un grosso impatto. Potrebbe invece influire su coloro che attuano a fine anno strategie per limitare il bollo. Strategie che in sintesi consistono nel vendere titoli riducendo il controvalore del portafoglio finanziario e quindi  la base imponibile su cui si applica la tassa.

E’ evidente che queste strategie hanno un costo (le commissioni di negoziazione) e quindi sono valide se fatte con cadenza annuale. Ma perdono di convenienza con il bollo trimestrale.


La Mifid2

Andiamo quindi a veder meglio cosa dice la Mifid2 in proposito, o meglio il regolamento attuativo “Regolamento Delegato (Ue) 2017/565 Della Commissione Del 25 Aprile 2016”

L’art. 60 "Obblighi di comunicazione riguardo alla gestione del portafoglio" riguarda i titoli in gestione (fondi, Sicav, Gestioni patrimoniali):
“1. Le imprese di investimento che prestano il servizio di gestione del portafoglio forniscono ai clienti rendiconti periodici, su un supporto durevole, delle attività di gestione del portafoglio svolte per loro conto.

...

3. I rendiconti periodici di cui al paragrafo 1 sono forniti a cadenza trimestrale, salvo nei seguenti casi:
a) quando l'impresa di investimento fornisce ai suoi clienti l'accesso a un sistema online, che si configura come supporto durevole, dove è possibile accedere a valutazioni aggiornate del portafoglio del cliente e dove il cliente può accedere facilmente alle informazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 2, e l'impresa ha prova del fatto che il cliente ha avuto accesso a una valutazione del suo portafoglio almeno una volta durante il trimestre in questione ...”

Per i prodotti in gestione quindi la legge obbliga banche e Sim a fornire una rendicontazione almeno trimestrale. Vengono fornite però alcune esclusioni, in particolare nel caso in cui il cliente abbia accesso online al suo portafoglio e quindi sia inutile informarlo anche tramite rendiconto.

L’articolo 63 “Rendiconti sugli strumenti finanziari o sui fondi dei clienti” regola invece gli strumenti in amministrazione alla banca (azioni, obbligazioni etc.).
“1. Le imprese di investimento che detengono strumenti finanziari o fondi di clienti inviano a ciascun cliente per il quale detengono strumenti finanziari o fondi, con cadenza almeno trimestrale, un rendiconto di tali strumenti finanziari o fondi su un supporto durevole ...
Il primo comma non si applica agli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) per quanto riguarda i depositi, ai sensi della predetta direttiva, da essi detenuti”.

Anche in questo caso viene richiesto il rendiconto trimestrale (ma le banche sembrerebbero esonerate da questo obbligo).
Il problema è che le banche in genere appoggiano anche i prodotti del gestito, come i fondi, sul dossier titoli, per cui sussistendo sul gestito l’obbligo della rendicontazione trimestrale, tutto il dossier titoli viene trattato allo stesso modo.

Applicazione delle banche italiane

Per quanto ho ricavato finora, tutte le banche italiane hanno comunicato il passaggio obbligatorio alla rendicontazione trimestrale (si può usufruire, su richiesta, di una rendicontazione più frequente, ma non si può chiedere l'annuale). Unica eccezione Binck:
“La periodicità prevista era “almeno annuale” ed è stata modificata con una periodicità “almeno trimestrale” salvo il caso in cui il cliente abbia effettuato almeno un accesso online alla sua area riservata nel corso del trimestre di riferimento”.

Binck quindi sembra essere l’unica banca che ha sfruttato l’eccezione prevista dall’art. 60, quella per cui se il cliente accede online al suo portafoglio, la rendicontazione non è più obbligatoria.

Conclusioni

A oltre il 99% degli investitori il fatto di pagare il bollo trimestralmente non cambia nulla, specie poi per i clienti delle banche tradizionali. Per tale motivo le banche italiane non hanno preso in considerazione l’eccezione dell’art. 60, che comporta costi di sviluppo informatico e maggiori rischi (si sposta sulla banca l'onere di provare che il cliente ha visionato il portafoglio tramite il sito).
Sono contrariati i pochi investitori, che solitamente operano con maggiore frequenza e online (godendo spesso di commissioni inferiori), che utilizzavano le strategie per ridurre il bollo a fine anno.


In sintesi quindi:
1) da quest’anno la rendicontazione del tuo portafoglio finanziario avrà cadenza almeno trimestrale;
2) di conseguenza anche il bollo verrà applicato con tale periodicità;
3) nel caso di invio a pagamento (documentazione cartacea) passa alla modalità virtuale (online) che dovrebbe essere gratuita;
4) se attuavi strategie per ridurre il bollo puoi valutare di passare a Binck o fare richiesta alla tua banca affinché si adegui all'eccezione prevista dall'art. 60. Difficile che lo faccia una banca tradizionale, più facile una banca online.

2 commenti:

  1. Buongiorno Luca e grazie sempre!
    Questa norma riguarda anche i conti deposito? E' su questi che io faccio strategia per il bollo, in particolare su contoarancio.

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  2. riguarda anche i conti deposito ???

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