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21/03/16

Direttiva mutui - cosa succede se non pago la rata

Nelle scorse settimane si è scritto molto sul tema dei mutui e della nuova normativa europea che regola la vendita del bene ipotecato (la casa) in caso di inadempienza del debitore. Purtroppo come spesso accade in Italia la discussione invece di rimanere in ambito tecnico è scaduta politicamente e mediaticamente.

Prima di continuare, leggi "Il mutuo per la tua casa", la guida completa al mutuo immobiliare.

La Direttiva Europea

Il Decreto in questione è quello che dovrà recepire la direttiva europea (n. 17 del 2014), direttiva pensata proprio per proteggere i consumatori (ed infatti voluta dalle Associazioni dei Consumatori europee).

La Direttiva, che dovrebbe esser recepita entro il 21 marzo 2016 (anche se ormai sembra tardi per l'Italia) sulla base delle particolarità di ogni paese, dispone che:

  1. gli Stati membri adottano misure per incoraggiare i creditori a esercitare un ragionevole grado di tolleranza prima di dare avvio a procedure di escussione della garanzia;
  2. gli Stati membri possono imporre che, qualora al creditore sia consentito definire e imporre al consumatore oneri derivanti dall’inadempimento, tali oneri non siano superiori a quanto necessario per compensare il creditore dei costi sostenuti a causa dell’inadempimento;
  3. gli Stati membri possono consentire ai creditori di imporre oneri aggiuntivi al consumatore in caso di inadempimento. In tal caso gli Stati membri fissano un limite massimo per tali oneri;
  4. gli Stati membri non impediscono alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della garanzia reale è sufficiente a rimborsare il credito;
  5. se il prezzo ottenuto per il bene immobile influisce sull’importo dovuto dal consumatore, gli Stati membri predispongono procedure o misure intese a consentire di ottenere il miglior prezzo possibile per la vendita del bene immobile in garanzia;
  6. se a seguito di una procedura esecutiva rimane un debito residuo, gli Stati membri assicurano che siano poste in essere misure intese a facilitare il rimborso al fine di proteggere i consumatori.
La Direttiva ha quindi lo scopo di proteggere il debitore da eventuali espropri forzati o da procedure costose che non garantiscano un congruo ricavo dalla vendita del bene, lasciando quindi al debitore ulteriori oneri e debiti.

La normativa italiana



La Direttiva Europea dovrebbe entrare in vigore il 21 marzo ma, essendo ancora in discussione in Parlamento, è probabile che la sua piena attuazione avvenga con scadenze successive.

I suoi effetti non saranno comunque retroattivi, non riguarderanno quindi i mutui già stipulati, neanché se in futuro fossero trasferiti mediante una surroga. La sottoscrizione delle nuove clausole sarà poi facoltativa, non obbligatoria.


Il tema su cui si è più discusso sui giornali è il fatto di consentire alla banca di poter iniziare la procedura di vendita del bene dopo 7 rate consecutive non pagate, senza più dover ricorrere al giudice. Di fronte alle proteste politiche e mediatiche, il Governo ha semplicemente modificato il Decreto inserendo al posto delle 7 rate consecutive, un numero di 18 rate non versate (anche non consecutive). E’ paradossale che ci si sia focalizzati su questo punto, a maggior ragione se si considera che già l’attuale normativa fa scattare il diritto al rimborso dopo sette rate o 180 giorni di ritardo.

La norma infatti dovrebbe mirare anzitutto a fornire ad entrambe le parti, creditore e debitore, maggiore certezze su tempi e costi della vendita del bene ipotecato.
Oggi le procedure sono lunghe e farraginose. Si deve infatti ricorrere al giudice e quindi passare per l’asta giudiziaria. Il risultato? La vendita viene effettuata mediamente dopo 7 anni a valori estremamente esigui. E se il valore di vendita non copre il debito residuo e gli alti costi della procedura, il mutuatario rimane obbligato verso la banca (e come tale anche segnalato nelle centrali rischi con tutte le implicazioni del caso).

La nuova procedura invece consentirebbe di ridurre i tempi ed evitare la svendita del bene (grazie anche all’individuazione condivisa di un perito). E soprattutto, una volta venduto il bene:
  • se il ricavato supera quanto dovuto, il cliente debitore ha diritto a ricevere la somma eccedente (così come è ora, anche se con tempi più lunghi)
  • se il ricavato è inferiore, il mutuatario è comunque liberato dal suo debito (mentre oggi rimane obbligato e segnalato).
Si è persa quindi un’occasione per migliorare la normativa e renderla veramente effettiva ed efficace. Ora il rischio è che le stesse banche, a cui già in origine la norma poteva non piacere (in quanto delega a loro la vendita del bene a prezzi competitivi) non l’applicheranno a prescindere lasciando la situazione attuale (clicca sull'immagine per ingrandire).

direttiva mutui


Purtroppo quando si parla di banche c’è troppa demagogia e ignoranza finanziaria, e si finisce quindi a discutere di falsi problemi e non affrontare mai quelli seri.
È evidente che sulla casa bisogna avere tutte le cautele del caso. Ma ciò non deve mettere in discussione il diritto del creditore a rientrare del prestito. Le banche sono aziende e, se prestano dei soldi, devono riaverli indietro e con i giusti interessi. A maggior ragione oggi, con le nuove norme sul bail in, i correntisti e gli investitori devono essere garantiti rispetto ai soldi versati o investiti e devono essere anche loro remunerati con i giusti interessi.


Ovviamente poi la Direttiva Mutui include molte altre novità, di cui non si è discusso. Attendo comunque anch'io il recepimento finale in Italia per descriverne i principali punti.

Leggi "Il mutuo per la tua casa", la guida completa al mutuo immobiliare. 

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