Banca del Rispamio

Utili consigli per risparmiare in banca!

11/05/14

Come funziona la tassazione al 26% di interessi e dividendi

tasse forexDal 1° luglio 2014 la tassazione delle cosiddette rendite finanziarie (sarebbe più corretto dire dei redditi sui risparmi) passerà dal 20 al 26% per quasi tutte le forme di investimento (sono esclusi solo titoli di Stato italiani o di altri paesi in white list, degli enti territoriali di questi stati, buoni postali, fondi pensioni e previdenza in genere).

Il passaggio alla nuova aliquota non è neutro per l’investitore e verrà effettuato in base a procedure tecniche che è bene conoscere.

In questo articolo partiamo con i redditi di capitale (interessi e dividendi) rinviando ad un successivo articolo il tema dei redditi diversi (le plusvalenze altrimenti detti capital gains, ma anche le minusvalenze).

Come funzionerà il passaggio alla nuova aliquota?

Per quanto riguarda i redditi di capitale ci sono due metodologie per il passaggio alla nuova tassazione:
  • maturazione: i guadagni maturati, anche se non ancora incassati, fino alla data di cambiamento dell’aliquota sono assoggettati alla vecchia aliquota, solo i futuri guadagni (dopo il 1° luglio) subiranno quindi la tassazione al 26%;
  • incasso: i guadagni incassati prima del cambiamento sono soggetti al 20%, dopo il 1° luglio saranno soggetti al 26%, a prescindere quindi da quando siano maturati.
Vediamo in dettaglio le casistiche per i principali strumenti finanziari.

Conti correnti e depositi

Per i conti correnti, i libretti di risparmio e i conti deposito bancari o postali, il passaggio alla nuova aliquota del 26% avverrà in base al criterio di maturazione. Non conta quindi il momento dell’incasso degli interessi.

Quindi se il 31 dicembre 2014 incasserai gli interessi annuali sul conto corrente, sul libretto o su un deposito libero o vincolato, tali interessi saranno tassati al 20% per la parte maturata dal 1° gennaio al 30 giugno, e al 26% per quanto maturato nel secondo semestre.

Siccome vige il criterio della maturazione, e non dell’incasso, in caso di interessi anticipati, la banca recupererà la maggiore tassazione dovuta per gli interessi maturati nel secondo semestre (le modalità dipenderanno da banca a banca).

Obbligazioni

Anche per i titoli obbligazionari e titoli assimilabili, il passaggio al 26% della tassazione degli interessi e altri proventi seguirà il criterio della maturazione.

Per effettuare il cambiamento si procederà con la consueta procedura dell’armonizzazione, procedura automatica e obbligatoria che verrà effettuata dalla tua banca (o altro intermediario finanziario) senza necessità di alcun intervento da parte tua.

In pratica, per la maggioranza dei titoli (es. obbligazioni quotate o bond bancari) verrà:
  • addebitato il 20% del rateo interessi maturato;
  • accreditato il 26% del rateo interessi maturato.
In tal modo quindi sugli interessi maturati riceverai subito un accredito superiore all’addebito, pari alla differenza fra la nuova e la vecchia tassazione. Alla scadenza della cedola gli interessi saranno tutti (inclusi quelli maturati prima del cambio) assoggettati al 26%.

Esempio: supponiamo di avere un titolo che paga una cedola annuale di 1.000 euro il 31/12 e quindi al 30/6 avrà maturato 500 euro (rateo interessi).

La banca addebiterà il 20% (100) e riaccrediterà il 26% (130). Quindi in totale riceverai sul conto 30 euro.
Il 31 dicembre tutta la cedola di 1.000 euro sarà sottoposta alla nuova tassazione, quindi pagherai 260 euro.  Considerando i 30 euro accreditati in precedenza in totale avrai subito una tassazione di 230 euro, il 20% dei 500 euro maturati nel primo semestre e il 26% sui 500 maturati nel secondo.

Azioni

Per le azioni si applica invece il criterio dell’incasso, per cui sui dividenti o altri utili incassati dopo il 1° luglio 2014 si pagherà il 26% a prescindere da quando questi si siano formati (maturati).

Considerando che la maggioranza delle società italiane quotate stacca il dividendo a maggio, è quindi stata una fortuna che il cambiamento dell’aliquota sia slittato dal 1° maggio al 1° luglio. Grazie a questo infatti, i dividendi 2014 sono per la maggior parte assoggettati ancora al 20% invece che al 26%.

Oicr, gestioni individuali e polizze vita

Anche per gli Oicr (fondi di investimento, ETF e sicav) si utilizzerà il criterio di maturazione, e questa è una novità rispetto al passato in cui vigeva il criterio di incasso.

La tassazione sui redditi da fondi di investimenti italiani e esteri avviene al momento della cessione (o rimborso o liquidazione). In caso di cessione post 1° luglio, saranno soggetti alla nuova aliquota del 26% solo i proventi maturati dal 1° luglio. Le minusvalenze seguiranno invece il criterio del realizzo (incasso).
E’ da ritenere, anche se non è stato esplicitato, che sugli eventuali dividendi (o altri redditi periodici distribuiti) pagati dagli Oicr valga la regola delle azioni, per cui questi redditi saranno soggetti a tassazione sulla base del criterio dell’incasso.

Gli stessi criteri degli Oicr valgono per le gestioni individuali e le polizze vita.
Ricordo che sia gli Oicr sia le polizze vita e le gestioni individuali, rimangono assoggettati al 12,5%  per la quota di redditti derivante da titoli di stato e assimilabili (es. fondo obbligazionario in euro investito al 50% in titoli di stato, i rendimenti saranno soggetti per metà al 12,5% e per l'altra metà al 20 e poi al 26%).

7 commenti:

  1. A gennaio 2014 avevo vincolato dei soldi sul conto deposito youbanking per 18 mesi, ricevendo subito gli interessi. Quando youbanking mi restituirà il capitale mi detrarrà la parte di tasse che devo ancora pagare? (da luglio 2014 a giugno 2015) Pensavo di riuscire ad evitare questa tassazione e invece... :(

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  2. il governo di renzi, per dare 80 euro a pochi eletti, preleverà a moltissimi più di quanto da.

    Hanno fatto una vera e propria truffa!

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  3. Luca dice:

    Oicr, gestioni individuali e polizze vita

    Anche per gli Oicr (fondi di investimento, ETF e sicav) si utilizzerà il criterio di maturazione, e questa è una novità rispetto al passato in cui vigeva il criterio di incasso.

    La tassazione sui redditi da fondi di investimenti italiani e esteri avviene al momento della cessione (o rimborso o liquidazione).
    In caso di cessione post 1° luglio, saranno soggetti alla nuova aliquota del 26% solo i proventi maturati dal 1° luglio.
    Le minusvalenze seguiranno invece il criterio del realizzo (incasso).
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    Se ho capito giusto: un ETF che ha un guadagno di 700€ il 30/06/2014 e dal 1 luglio fino al 11/12/2014 incrementa altri 700€ per un totale di 1,400€

    Se vendo il 11/12/2014 pagherò il 20% sui primi 700€ e il 26% sui secondi maturati 700€ ?

    Per realizzare minus al 26% conviene vendere dopo il 1 Luglio ?

    Ciao e Grazie che ci informi di come districarsi in queste norme nuove.

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  4. Per quanto riguarda la tassazione dei depositi vincolati, è chiaro se verranno assoggettati ad aliquota del 26% ?
    Ho chiesto a Webank e per loro non è ancora stato chiarito.
    Grazie, Nic

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  5. VERGOGNOSA questa tassazione, soprattutto quella sui Depositi
    e sui CONTI CORRENTI dove gia grava il bollo (anzi prelievo forzoso) dello 0,20. TUTTI ZITTI!! nessuno si scandalizza

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  6. Il popolo italiano è un popolo di ignoranti il 41 /100. vota per far si che i risparmi vadano a tasse sottratti agli eredi ai figli. spendere...non avere niente essere un popolo povero grado al 41/100 bravi popolo di ignoranti

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  7. PAPA' DOVEVA INSEGNARMI A FARE IL LADRO E NON LA PERSONA ONESTA,CON CERTI POLITICI CHE CI RITROVIAMO.

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