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16/02/14

Ritenuta fiscale del 20% sui bonifici dall’estero. Come non pagarla

bonifico esteroDal 1° febbraio 2014 le banche applicheranno una ritenuta fiscale del 20% sui bonifici  in arrivo dall'estero. La ritenuta sarà automatica per tutte le persone fisiche, salvo autocertificazione che attesti che la somma ricevuta non costituisce, nemmeno in parte, un reddito di capitale o un reddito diverso di fonte estera.

La norma, poco pubblicizzata, deriva dall'articolo 4, comma 2, Dl n. 167/90 modificato dalla legge 97/2013, e successivo provvedimento n. 2013/151663 del direttore dell'Agenzia dell'Entrate del 18 dicembre 2013.

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Aggiornamento: la norma è stata sospesa oggi 19 febbraio. Evidentemente, dopo le proteste dei cittadini, si è fatta sentire pure la UE. Dopo la norma che obbligava a pagare l'affito tramite bonifico (legge anch'essa subito abolita), ennesima figuraccia del nostro legislatore, che ora cerca di salvarsi la faccia sostenendo che la "norma è ormai superata dai fatti essendo accellerato il processo di scambio dei dati tra paesi". Come se questo non fosse noto anche due mesi fa quando hanno introdotto la legge!

Di fatto l'intento della legge era di assoggettare a ritenuta d’acconto tutti i redditi derivanti da investimenti o attività finanziaria e immobiliari detenuti all’estero. Ma siccome per la banca (o altro intermediario finanziario) è impossibile conoscere a che titolo l’importo arrivi sul conto del cliente, nel dubbio è tenuta ad applicare la ritenuta fiscale sempre e sull’intera somma.

Ogni bonifico proveniente dall’estero su un conto corrente italiano intestato a persone fisiche sarà quindi, salvo prova contraria, considerato un reddito e soggetto a ritenuta d’acconto del 20%.

Autocertificazione per evitare la ritenuta

Ritenuta-fiscale-20 bonificiPer evitare il prelievo il cliente dovrà presentare alla sua banca un’autocertificazione in cui attesta che la somma ricevuta non ha, in toto o parzialmente, natura reddituale.

Ma al momento non si sa come deve essere effettuata tale autocertificazione. Le banche (ma solo alcune, altre non si sono ancora mosse) stanno predisponendo un modulo da far firmare ai clienti. Non essendoci indicazioni, ogni banca fa a modo suo. Alcune sembra accettino anche autocertificazioni in forma libera fatte dal cliente.

Soprattutto non è chiara la portata di questa autocertificazione. Può essere effettuata una sola volta con validità almeno annuale? Deve essere fatta ogni volta che si prevede di ricevere un bonifico dall’estero specificando anche le ragioni per cui non è di natura reddituale? Anche qui il rischio è che ogni banca faccia a suo modo. Quel che è certo è che per evitare la ritenuta, la dichiarazione deve essere preventiva, ossia comunicata alla banca prima dell'incasso del bonifico (non è comunque escluso che, almeno in questa prima fase, al ricevimento del bonifico la banca ti contatti per chiederti l'origine di quei fondi).

Qualora si dichiari che tale somma non è da assoggettare a ritenuta, la banca segnalerà all'Agenzia delle Entrate l'operazione e il tuo nominativo.

La confusione è quindi totale. Nel frattempo però la legge è già pienamente in vigore, anche se i primi versamenti all’erario saranno effettuati il 16 luglio, versando tutto quanto dovuto per il periodo dall'1 febbraio fino al 30 giugno. Successivamente la ritenuta sarà versata ogni 16 del mese successivo all'effettiva percezione della somma.

Nel caso in cui ci si trovi con una somma ingiustamente decurtata dalla ritenuta, si avrà tempo fino al 28 febbraio dell’anno successivo alla trattenuta per chiedere il rimborso alla banca o alternativamente all’Agenzia delle Entrate, specificando in tale sede la natura della somma ricevuta.

Da notare come alcuni mettano anche in dubbio che un bonifico SEPA (area che comprende i paesi UE più Islanda, Norvegia e Svizzera) possa essere considerato “estero”. Ma appare difficile dar credito a questa interpretazione sulla base delle intenzioni del legislatore e soprattutto dell’AdE: verificare tutti i movimenti dall’estero per quadrare con la dichiarazione fiscale in RW. Quindi ritengo certo che la norma valga per tutti i movimenti dall’estero, inclusi quelli dai paesi europei (e le prime applicazioni di alcune piccole banche confermano questa ipotesi).

Cosa fare per non pagare la trattenuta fiscale

Siamo al solito pasticcio all’italiana, la classica legge con poca efficacia ma che genererà costi e perdite di tempo. Basti pensare che ad oggi, pur essendo la legge già in vigore, le banche non sanno bene come operare. E i cittadini sono totalmente ignari della norma e quindi, scopriranno poi (forse) di aver avuto una trattenuta, e dovranno ricorrere per ottenere il rimborso.

Del resto le casistiche sono veramente tante. Chi riceve un bonifico da parenti all’estero, chi preleva dal conto Paypal, chi opera con un broker forex o intermediario di opzioni binarie estero, chi ottiene un rimborso per un acquisto effettuato su siti stranieri etc.

Diverse associazioni dei consumatori hanno denunciato “l'ennesimo abuso di potere” di questo Stato che scopre per caso che un individuo con la Ferrari è un evasore totale (basterebbe incrociare due dati), e poi complica la vita a tutti i cittadini chiedendo e raccogliendo sempre più informazioni.

Nell’incertezza attuale occorre muoversi subito. Se ricevi bonifici dall’estero, inizia a contattare la tua banca per capire come si stanno muovendo sul tema (cita esplicitamente il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 2013/151663). Verifica se e come è possibile effettuare un’autocertificazione preventiva e falla il prima possibile. Finché non ottieni una risposta, chiedi costantemente un aggiornamento.

Non sono soggette alla ritenuta le entrate dovute a reddito di impresa e lavoro autonomo. Se hai un conto intestato a partita iva quindi non hai problemi. Se, come in molti casi, hai aperto un conto normale (e magari un conto promiscuo per attività professionale e privata) devi autocertificare alla banca che quei bonifici hanno natura professionale (attività di impresa).

Se effettui una autocertificazione globale indicando che tutte i bonifici esteri che riceverai non hanno natura reddituale assoggettabile alla ritenuta del 20%, devi fare attenzione qualora un movimento sia invece assoggettabile. In tal caso dovrai dichiarare alla banca che quello specifico bonifico dovrà subire la trattenuta.


Se contatti la tua banca, ti invito a lasciare un commento su come si stanno adeguando, in modo che anche altri lettori siano informati. Ti chiedo anche di condividere su Facebook e gli altri social questo articolo, in modo che sempre più persone siano informati, prima di ritrovarsi con la sorpresa sul conto corrente.
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8 commenti:

  1. Renzi non ha nemmeno fatto in tempo a salire al governo che già arrivano le prime batoste ai contribuenti.

    Le mie previsioni, erano giuste, questo arà un governo sanguisuga!

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  2. Ciao Luca,
    ma questo è un furto!

    Scusami, se uno lavora come dipendente per una ditta all'estero per più di 6 mesi fuori dal territorio nazionale, può essere esentato da tale prelievo?
    Può presentare la dichiarazione dei famosi 6 mesi fuori dal terriotorio nazionale?
    Oppure chi lavora fuori è costretto comunque a pagare?

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  3. Ma questa norma riguarda solo i redditi da capitali derivanti da investimenti all'estero, da attività estere di natura finanziaria o riguarda anche i redditi di lavoratori che trovandosi all'estero come dipendenti di società estere, ricevono il bonifico sul loro conto in italia?

    Comunque invito tutti a firmare la petizione

    http://www.change.org/petitions/presidente-del-consiglio-dei-ministri-repubblica-italiana-da-febbraio-i-bonifici-esteri-sono-tassati-al-20-aboliamo-questa-tassa-iniqua#share

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  4. I redditi da lavoro sono esclusi, ma occorre per sicurezza fare autocertificazione

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  5. in risposta al primo messaggio da anonimo.
    non sono un renziano, ma giusto per precisare, questa norma é l'ereditá del governo Letta, infatti ti faccio notare che é entrata in vigore il 1 Febbraio.

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  6. se il bonifico proveniente dall’estero deriva da disinvestimento in perdita , (per esempio operando con un broker estero , per trading in opzioni USA, cosa se non sbalio perfettamente legale e diciarata con modello UNICO , W ecc) ) quindi in realtà non è un reddito ma un rientro di capitale che per di più ha generato una minusvalenza, sarà comunqwue , considerato un reddito e soggetto a ritenuta d’acconto del 20%. ? e come si può fare a certificare che non è un guadagno tassabile ?. si potrà poi portare in dichiarazione come acconti già versati e chiedere il rimborso ? come fare per restare aggiornati su quello che combineranno ? già era passato inosservato questo provvedimento.Grazie

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  7. scusate gli errori di battituta...ero troppo inavolato...:-(

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  8. ciao Alberto , come ho riportato a inizio articolo (aggiornamento) il provvedimento è stato sospeso e probabilmente sarà definitivamente abrogato

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